CIN affitti brevi. Dal 2 novembre scattano le sanzioni (avviso MT)

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l'avviso con il quale comunica la fine della fase sperimentale della piattaforma BDSR
3 settimane fa
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Locazioni brevi, arriva la banca dati: obblighi e sanzioni per i gestori
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2 novembre 2024. E’ questa la data che devono segnare bene sul calendario coloro i quali guadagno con gli affitti brevi o per finalità turistiche. Infatti, anche tali soggetti sono interessati dall’obbligo di dotarsi del Codice Identificativo Nazionale, c.d. CIN, che identifica la propria struttura ricettiva o il proprio immobile messo in locazione.

La data è stata comunicata dal Ministero del Lavoro con un avviso che sancisce la fine della fase sperimentale della piattaforma BSDR tramite la quale richiedere il codice.

Ora non ci saranno più scuse. Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, quindi dal 2 novembre scatteranno le sanzioni per gli inadempienti.

L’obbligo di CIN anche per gli affitti brevi

A prevedere l’obbligo di CIN per gli affitti brevi e per le altre strutture è l’art.13-ter del DL 145/2023.

L’obbligo riguarda i seguenti soggetti:

  • i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il CIN identifica la struttura che si mette in affitto. Il codice identificativo deve essere indicato non solo negli annunci pubblicitari ma anche all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva.

CIN affitti brevi. Dal 2 novembre scattano le sanzioni (avviso MT)

Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 sono applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione, sull’intero territorio nazionale, della piattaforma per l’assegnazione del CIN.

Posto che l’avviso sull’obbligo di CIN e sull’operatività della piattaforma è stato pubblicato in data 3 settembre, l’obbligo di CIN e le ulteriori diposizioni previste dal DL 145, saranno operative dal 2 novembre.

Il Ministero del Turismo ha pubblicato delle FAQ su CIN affitti brevi e misure di sicurezza.

Come richiedere il CIN

IL CIN può essere richiesto tramite il portale telematico BDSR. Servono le credenziali SPID o CIE.

La richiesta telematica deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante: i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti in materia di sicurezza (obbligo di estintori ad esempio).

Grazie alla stessa piattaforma è possibile effettuare anche:

  • l’integrazione dei dati eventualmente mancanti relativi alla propria struttura in conformità all’allegato B del Decreto del Ministro del Turismo n. 16726 del 06/06/2024;
  • la comunicazione telematica alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento delle eventuali incongruenze nei dati presenti.

Una volta completata la procedura, l’utente ottiene la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.

Le sanzioni

Dal 2 novembre scatteranno le sanzioni per chi non si dota di CIN. Fatte salve specifiche eccezioni.

In particolare, sulle sanzioni:

Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

Dunque, in ipotesi di:

  • messa in locazione di un immobile/struttura sprovvisto di CIN (sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000);
  • mancata esposizione del CIN all’esterno della struttura o nell’annuncio pubblicitario (sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000).

Si tratta di sanzioni piuttosto pesanti.

Alcuni hanno più di due mesi per ottenere il CIN. Dipende se si ha già una procedura in essere per richiedere un codice identificativo regionale o provinciale laddove previsto.

Infatti, chi entro i 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso di entrata in funzione della BDSR ha già un codice identificato regionale o provinciale, per richiedere il CIN avrà 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso stesso. Una volta decorsi questi termini, scatteranno le sanzioni. Chi invece ottiene il codice identificato regionale o provinciale dopo che siano trascorsi 60 giorni dall’avviso avrà solo un mese a disposizione per richiedere il CIN.

Riassumendo…

  • E’ finita la fase sperimentale dell’operatività della piattaforma BDSR per richiedere il CIN affitti brevi;
  • si hanno 60 giorni per richiedere il CIN;
  • dal 2 novembre scatteranno le sanzioni per gli inadempienti.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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