CIN affitti brevi prorogato al 1° gennaio 2025. Il Ministero del Turismo con un avviso pubblicato nella giornata di ieri 22 ottobre ha comunicato di aver prorogato al 1° gennaio 2025 il termine entro il quale tutti coloro che guadagnano con gli affitti brevi devono dotarsi di un codice identificativo nazionale. Il codice identifica la casa messa in affitto.
Prima della proroga la scadenza era fissata al 2 novembre. Da tale data sarebbero scattate le sanzioni per chi non si fosse dotato del CIN. In alcuni casi però, era possibile, a seconda se fosse già stato richiesto o meno il codice regionale (propedeutico all’ottenimento del CIN Nazionale), rimandare la scadenza a gennaio.
Però le casistiche erano diverse e si era creata anche una certa confusione. Se si considerano anche i casi di ricodifica dei codici regionali già in essere.
Da qui, il Ministero del Turismo ha previsto una scadenza unica per tutti: il 1° gennaio 2025.
Alla richiesta del CIN inoltre il contribuente dovrà attestare il rispetto delle norme di sicurezza negli edifici. Gli obblighi in materia di sicurezza sono stati introdotti dal DL 145/2023. Lo stesso decreto che ha previsto l’obbligo di CIN.
Il CIN per gli affitti brevi
L’obbligo di CIN affitti brevi è stato disposto con l’art.13-ter del DL 145/2023. La richiesta del CIN avviene tramite la piattaforma BDSR.
L’obbligo di CIN riguarda i seguenti soggetti:
- i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Per chi non rispetta le norme sono previste delle sanzioni piuttosto pesanti.
In particolare, in ipotesi di: messa in locazione di un immobile/struttura sprovvisto di CIN, è prevista la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000; mancata esposizione del CIN all’esterno della struttura o nell’annuncio pubblicitario, la sanzione varia da euro 500 a euro 5.000.
Cin affitti brevi. Proroga per tutti al 1° gennaio
Le sanzioni per chi non si dota di CIN affitti brevi sarebbero dovute diventare operative dal 2 novembre.
Con un avviso sull’obbligo di CIN pubblicato sul proprio portale, il Ministero del Turismo ha comunicato la proroga del termine al 1° gennaio 2025.
Si tratta di una scadenza unica ossia valevole per tutti i soggetti obbligati:
Con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma
Proroga anche per le esigenze dei portali telematici tipo AIRBNB
La proroga tiene conto anche degli adempimenti a cui sono chiamati i portali telematici tipo AIRNB.
Infatti, tali portali si erano impegnati a non pubblicizzare le strutture sprovviste di CIN.
Inoltre, si devono considerare anche le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine.
Regolamento in base al quale:
“i locatori, quando offrono i propri servizi di locazione di alloggi a breve termine tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma online di locazione a breve termine se l’unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione” (Capo II, art. 4 del Regolamento).
“Le piattaforme online di locazione a breve termine dovrebbero garantire che i servizi non siano offerti qualora non sia stato fornito alcun numero di registrazione, nei casi in cui un locatore dichiara che tale numero di registrazione è applicabile, e che, qualora sia stato fornito un numero di registrazione, tale numero di registrazione sia indicato” (Considerando 16 del regolamento).
In sostanza, tale proroga risponde alle esigenze sia dei contribuenti sia delle piattaforme on line. Entrambi avranno più tempo per adeguarsi alla nuova normativa.
Riassumendo…
- Dal 2 novembre 2024, sarebbe dovuto entrare in vigore l’obbligo del codice identificativo nazionale (CIN) per affitti brevi e strutture ricettive;
- il Ministero del Turismo ha prorogato la scadenza al 1° gennaio 2025;
- il CIN dovrà essere esposto all’esterno dell’immobile e inserito in ogni annuncio pubblicitario;
- i portali come Airbnb devono includere il CIN negli annunci pubblicitari dell’immobile o della struttura ricettiva.
- le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di CIN affitti brevi vanno da 800 a 8.000 euro.