CIN affitti brevi. Sanzioni al via (la sperimentazione sta per finire)

Ogni struttura deve dotarsi di un Codice Identificativo Nazionale, CIN affitti brevi, finita la fase sperimentale scatteranno le sanzioni
2 mesi fa
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Affitti brevi case vancanza
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Manca ancora poco e poi scatteranno le sanzioni per chi guadagna con gli affitti brevi senza dotarsi del Codice Identificativo Nazionale, CIN.

Infatti, il DL 145/2023, c.d. decreto Anticipi ha fissato a livello nazionale l’obbligo per chi mette in locazioni immobili per brevi periodi di richiedere apposito CIN affitti brevi. Il CIN identifica la struttura che si mette in affitto e deve essere indicato non solo negli annunci pubblicitari ma anche all’esterno dello stabile in cui e’ collocato l’appartamento o la struttura messa in affitto.

Anche se la norma fa riferimento alla tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, l’intento del Governo è quello di combattere l’evasione fiscale in un settore in cui il nero ha una percentuale molto alta.

Finita la fase di sperimentazione, chi metterà in affitto breve o locazione turistica il proprio immobile, dovrà necessariamente avere il CIN.

Per chi non rispetta la norma le sanzioni sono molto pensanti. In alcuni casi la multa sarà solo il male minore, infatti le conseguenze potrebbero essere ancora più gravose. Vediamo perché la mancata richiesta del CIN potrebbe costare molto cara.

IL CIN per gli affitti brevi

L’obbligo di dotarsi del CIN affitti brevi è stato previsto con l’art.13-ter del DL 145/2023.

Il ruolo primario è assegnato al Ministero del turismo.

Infatti, il Ministero su richiesta dell’interessato assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle seguenti unità immobiliari e strutture ricettive:

  • alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017;
  • alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La richiesta deve essere presentata da parte del locatore.

Ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante: i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti in materia di sicurezza.

Il CIN deve essere inserito negli annunci pubblicitari

Una volta ottenuto il CIN affitti brevi , questo deve essere indicato:

  • non solo negli annunci pubblicitari che hanno a soggetto l’immobile da mettere in affitto;
  • ma anche all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura messa in locazione.

Inoltre, le agenzie immobiliari o i portali telematici (vedi ad esempio AIBNB) tramite i quali viene messo in affitto l’immobile, hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione.

CIN Affitti brevi. Come si richiede?

Il CIN affitti brevi può essere richiesto Tramite il portale BDRS del Ministero del Turismo (vedi decreto 6 giugno 2024). Tali CIN vanno ad alimentare la banca dati delle strutture Ricettive tenuta presso lo stesso Ministero.

A oggi siamo in una fase sperimentale. Infatti, la Banca Dati delle strutture ricettive integra solo le strutture delle Regioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto. 

Alla data del 4 agosto, su un numero di 288.137 di strutture registrate a livello regionale, 20.922 sono stati i CIN rilasciati. Siamo attorno ad una percentuale del 7,26%. Ribadiamo che l’obbligo di CIN non riguarda solo le strutture destinate ad affitti brevi o a locazioni turistiche ma anche ostelli, alberghi, motel, rifugi alpini, ecc.

Le strutture senza CIN saranno quelle maggiormente attenzione dai controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate.

Nella fase sperimentale, non è obbligatorio avere il CIN. Chi lo richiede ora avrà un CIN provvisorio che poi diventerà definitivo terminata la fase di avvio della suddetta piattaforma. Dunque in tale fase non sono applicabili le sanzioni.

Sulle sanzioni, queste sono abbastanza pensanti e si applicano in ipotesi di:

  • messa in locazione di un immobile sprovvisto di CIN (sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000);
  • mancata esposizione del CIN nell’annuncio pubblicitario (sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000).

Queste nello specifico le sanzioni applicabili:

Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

Cin Affitti brevi. Sanzioni al via (la sperimentazione sta per finire)

Entro il 1° settembre sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso della piena operatività della suddetta piattaforma per l’assegnazione del CIN.

Una volta pubblicato l’avviso, gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni in materia di CIN saranno applicabili dal sessantesimo giorno successivo. Dunque i locatori e gli altri soggetti avranno due mesi di tempo per adeguarsi.

Dopodiché scatteranno le suddetta sanzioni.

In alcuni casi la multa sarà solo il male minore, infatti le conseguenze potrebbero essere ancora più pesanti. I portali telematici e gli intermediari si sono impegnati con il Governo a non mettere on line gli annunci di strutture prive di CIN. Il che renderà molto più difficile trovare qualcuno che prenderà in affitto l’immobile.

A ogni modo, tutto il pacchetto normativo sul CIN affitti brevi  avrà piena efficacia da novembre in avanti.

Riassumendo…

  • Gli affitti brevi sono soggetti a obbligo di CIN;
  • ogni struttura deve dotarsi di un Codice Identificativo Nazionale;
  • il CIN affitti brevi può essere richiesto tramite il portale BDRS del Ministero del Turismo;
  • entro fine ottobre tutte le strutture dovranno avere il CIN.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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