Dal 2° gennaio 2025, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le strutture ricettive e gli immobili destinati agli affitti brevi è diventato effettivamente obbligatorio. Infatti, a partire da ieri gli inadempienti rispetto all’obbligo di CIN saranno puniti con sanzioni molto pesanti.
L’assegnazione del CIN è finalizzato a garantire trasparenza e combattere l’evasione fiscale in un settore come quello delle locazioni in cui il nero rappresenta une fetta davvero rilevante degli affari.
A dire il vero servirebbero misure anche per contrastare tale fenomeno per gli affitti di lungo periodo.
L’obbligo di CIN per le strutture ricettive e gli affitti brevi
Prima di tutto è utile richiamare i soggetti tenuti a dotarsi di CIN. Tale obbligo è stato introdotto con l’art.13-ter del DL 145/2023.
L’obbligo di CIN riguarda i seguenti soggetti:
- i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
La richiesta del CIN avviene tramite la piattaforma BDSR.
Il codice identificativo deve essere indicato sia negli annunci pubblicitari della struttura ricettiva o della casa, ma anche all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva.
La misura ha l’obiettivo di: contrastare l’evasione fiscale e il lavoro sommerso nel settore turistico; garantire maggiore trasparenza per i consumatori; facilitare i controlli sulle attività ricettive.
Cin affitti brevi. Sanzioni dal 2 gennaio (da 4.000 a 8.000 euro)
Al 1° gennaio è scaduta la proroga per ottenere il CIN affitti brevi. Di conseguenza, gli inadempienti potranno essere sanzionati.
Nello specifico, sulle sanzioni, , l’art.
Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Dunque:
- la messa in locazione di un immobile/struttura sprovvisto di CIN è punita con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000;
- la mancata esposizione del CIN all’esterno della struttura o nell’annuncio pubblicitario sconta invece la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
Sanzioni per chi non espone il CIN
In base a quanto detto fin qui non è punita solo la mancata richiesta del CIN ma anche la sua mancata esposizione.
Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 infatti stabilisce che chi concede in locazione breve o per finalità turistiche un’unità immobiliare ad uso abitativo, o una porzione di essa, è obbligato:
- ad esporre il CIN (Codice Identificativo Nazionale)
- all’esterno dello stabile in cui si trova l’appartamento.
Questo obbligo si applica anche ai titolari di strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere. Tuttavia, nel rispetto dell’esposizione del CIN, è necessario attenersi ad eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti.
Inoltre, il CIN deve essere indicato in tutti gli annunci pubblicitari, ovunque pubblicati e comunicati.
Anche i portali telematici come Airbnb e gli altri intermediari immobiliari sono obbligati ad indicare il CIN negli annunci relativi alle unità immobiliari destinate alla locazione breve o finalità turistiche, così come per le strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere.
Il Cin dovrà essere esposto anche in dichiarazione dei redditi. Questa è una novità della L.n°207/2024, Legge di bilancio 2025 che approfondiremo in un altro articolo specifico.
Conclusioni
Il CIN per affitti brevi rappresenta un importante passo avanti per la regolamentazione del settore turistico, ma richiede un adeguamento puntuale da parte degli operatori. Ora che il termine del 1° gennaio 2025 è scaduto, chi non si è adeguato rischia sanzioni significative.
È quindi fondamentale per tutti i gestori e proprietari verificare di essere in regola, evitando così non solo le multe, ma anche la rimozione degli annunci pubblicitari irregolari.
Riassumendo…
- Obbligo di CIN: dal 2 gennaio 2025, è obbligatorio per affitti brevi e strutture ricettive.
- Soggetti interessati: coinvolti gestori, locatori turistici e portali online come Airbnb.
- Esposizione obbligatoria: il CIN deve essere esposto all’esterno e negli annunci pubblicitari.
- Sanzioni: da 800 a 8.000 euro per mancata richiesta e da 500 a 5.000 euro per mancata esposizione o indicazione.
- Nuovo obbligo: dal 2025, il CIN sarà richiesto anche in dichiarazione dei redditi.