CIN affitti brevi. Tempistiche per chi ha chiesto il codice alla regione (quesito)

Le tempistiche per ottenere il CIN affitti brevi variano a seconda se è stato già chiesto il codice regionale o provinciale
1 settimana fa
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In redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito relativo all’obbligo di richiesta del CIN affitti brevi, il riferimento è al codice identificativo nazionale che tutte le strutture ricettive, compresi gli immobili destinati ad affitti brevi devono avere per operare e per pubblicizzare la propria attività.

Buongiorno, ho appena acquistato una seconda casa in una zona di montagna abbastanza conosciuta. Utilizzerò l’immobile soprattutto per passare del tempo libero con la mia famiglia. Tuttavia, per alcuni periodi, ho deciso di mettere la casa in affitto in modo da poter ammortizzare il costo del mutuo.

So che a tal fine mi dovrò dotare di un codice identificativo nazionale. In realtà mi ero già mosso richiedendo il codice regionale posto che la mia regione di riferimento prevedeva già una mappatura della strutture anche se destinate solo a locazione breve. Al momento non ho ancora il codice regionale.

Considerato ciò, per evitare sanzioni, entro quanto tempò dovrò richiedere il codice nazionale CIN affitti brevi? 

Il CIN affitti brevi

Con l’intento di combattere l’evasione fiscale nonchè l’irregolare svolgimento dell’attività ricettiva, il Governo ha deciso di imporre una mappatura delle strutture ricettive. Mappatura che porterà alla banca dati delle strutture ricettive, BDSR.

Le informazioni contenute nella banca dati riguardano, tra l’altro: tipologia di alloggio ubicazione capacità ricettiva soggetto che esercita l’attività ricettiva
codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.

Tramite la piattaforma BDSR può essere richiesto il codice identificativo nazionale. C.d. CIN.

Ciò avviene in linea con le disposizioni di cui all’art.13-ter del DL 145/2023.

L’obbligo riguarda i seguenti soggetti:

  • i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il CIN identifica la struttura che si mette in affitto.

Il codice identificativo deve essere indicato non solo negli annunci pubblicitari ma anche all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva.

In base a quanto detto fin qui, anche chi destina il proprio immobile ad affitti brevi deve dotarsi di CIN. Poco importa se l’attività è svolto in forma imprenditoriale o non imprenditoriale.

CIN affitti brevi. Tempistiche per chi ha chiesto il codice alla regione

In linea di massima le sanzioni per chi non ha il Cin scattano dal prossimo 2 novembre.

Infatti, gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 sono applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione, sull’intero territorio nazionale, della piattaforma per l’assegnazione del CIN.

L’avviso in parola  è stato pubblicato in data 3 settembre. Di conseguenza  l’obbligo di CIN e le ulteriori diposizioni previste dal DL 145, saranno operative dal 2 novembre.

Tuttavia il termine può variare a seconda della situazione in cui si trova il locatore: ha richiesto già il codice regionale (se era previsto); non ha ancora richiesto un codice regionale.

Più nello specifico,

  • chi prima che siano passati 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso ha già un codice identificato regionale o provinciale, per ottenere il CIN avrà 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso stesso (1° gennaio 2025). Una volta decorsi questi termini, scatteranno le sanzioni;
  • invece chi ottiene il codice identificato regionale o provinciale dopo il 2 novembre, avrà solo 30 giorni a disposizione per richiedere il CIN.

Attenzione però, i 30 giorni decorrono dalla dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale.

Altre casistiche per la richiesta di CIN

Ci sono anche altre casistiche compresa quella di ricodifica automatica dei codici regionali già ottenuti.

Se la regione o la provincia autonoma non prevedevano l’attribuzione di un codice identificativo, il locatore dovrà richiedere il Cin nazionale il prima possibile. Prima però servirà sempre che la struttura sia inserita preventivamente nella banca dati territoriale (della regione o della provincia autonoma). Tramite la piattaforma BDSR è possibile anche segnare la mancanza della propria struttura ricettiva.

Infatti, la piattaforma BDSR si basa su uno scambio (interoperabilità) di dati tra enti regionali e amministrazione statale.

Può succedere anche che il codice regionale non sia stato attribuito nei termini previsti dalla procedura territoriale. In tale caso, il CIN nazionale dovrà essere richiesto entro 10 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.

Le indicazioni fin qui analizzate valgono anche per gli affitti brevi svolto in maniera occasionale o abituale. Dunque anche nel caso del nostro lettore che dovrà attenersi a tutte le regole e tempistiche fin qui analizzate.

Una volta ottenuto il CIN, questo dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Riassumendo…

  • Dal 2 novembre scatta l’obbligo di CIN anche per gli affitti brevi;
  • non fa differenza se l’attività è svolta in forma occasionale o abituale;
  • in alcuni casi si avrà più tempo per adeguarsi alla nuova normativa;
  • le sanzioni per mancanza di Cin sono molto pesanti.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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