Firenze, 28 Dicembre 2018. Il 19/12/2018 è entrata in vigore la conversione in Legge del decreto fiscale di Ottobre che ha, tra le altre cose, inasprito le sanzioni a carico di chi circola con un veicolo privo di copertura assicurativa e di chi, per questa violazione, è recidivo (1).
La sanzione base varia da euro 849 a euro 3.396 con sequestro del veicolo e restituzione solo dopo il pagamento della stessa e la stipula di una copertura assicurativa per almeno sei mesi.
Le novità sono l’introduzione come sanzione accessoria della decurtazione di 5 punti sulla patente e -nel caso di recidiva ovvero di ripetizione della violazione in due anni- il raddoppio della sanzione con sospensione della patente per un periodo variabile da uno a due mesi.
Non solo. In caso di recidiva il veicolo non viene restituito subito ma dopo un fermo amministrativo di 45 giorni.
Il Ministero dell’Interno ha chiarito che la recidiva si può avere anche guidando veicoli diversi e richiede che la prima violazione sia definita nel momento in cui viene commessa la seconda. Per definita si intende pagata oppure scaduta senza pagamento né ricorso oppure opposta con rigetto del ricorso (2).
Cambiano anche le riduzioni della sanzione (da un quarto alla metà) nei casi in cui l’assicurazione venga resa operante nei 15 giorni successivi al periodo di tolleranza di legge (sempre di 15 giorni dalla scadenza della polizza) e quando l’interessato demolisce il veicolo entro 30 giorni dall’accertamento.
Tutto ciò merita attenzione non solo perché – lo ricordiamo – i contratti r.c.auto scadono dopo un anno e non si rinnovano più automaticamente -e quindi anche in buona fede può capitare di ritrovarsi scoperti per svariati motivi- ma anche perché ad oggi la mancanza della copertura può emergere facilmente tramite rilevamento a distanza da parte di apparecchiature tipo autovelox, senza bisogno di essere fermati occasionalmente.
Il procedimento della rilevazione a distanza è iniziato nel 2015 con la dematerializzazione del contrassegno di assicurazione che non deve più essere esposto sul parabrezza, e completato nel 2017 con l’introduzione nel Codice della strada di questo tipo di accertamento tra quelli per i quali vi è deroga all’obbligo di fermo (3).
(1) Dl 119/2018 convertito nella Legge 136/2018 che modifica l’art.193 del Codice della Strada
(2) Circolare Ministero dell’Interno n.300/A/9742/18/149/2018/07 del 24/12/2018
(3) Dl 124/2017 che ha introdotto la lettera g-ter al comma 1 bis dell’art.201 Cds
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
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