Dopo il decreto attuativo 81 del 2015 è tornato in auge il Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale decreto, infatti, ha reso il contratto a progetto non più stipulabile a partire dal 25 giugno 2015. I co.co.pro già in essere possono rimanere in vigore fino alla loro scadenza naturale ma comunque entro il limite del 31 dicembre 2015. Cosa è cambiato, quindi, dallo scorso 25 giugno nelle collaborazioni coordinate e continuative? Da tale data sono stati vietati dalla legge i co.co.
Le 4 deroghe al co.co.pro
Dal 1 gennaio 2016 i contratti di collaborazione di tipo parasubordinato e quelli a partita Iva saranno considerati lavoro subordinato.
- Collaborazioni realizzate sulla base di accordi collettivi nazionali per esigenze produttive ed organizzative di specifici settori
- Collaborazioni prestate in professioni intellettuali
- Attività prestate dai componenti di organi di amministrazione e controllo delle società
- Prestazioni per associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.
Quando si applica la presunzione di subordinazione? La subordinazione viene riconosciuta in presenza di 3 parametri ben definiti:
- se il lavoratore non ha collaboratori e non può quindi farsi sostituire
- quando l’attività di collaborazione dura nel tempo e non è riferita a singoli lavori da portare a termine
- se le modalità di esecuzione della prestazione sono definite dal committente (tempi e luoghi di lavoro) e quando di fatto il collaboratore opera negli uffici dell’azienda con orari prestabiliti.</li