Chi è assunto a contratto a progetto (cd co.co.pro., ovvero collaborazione contributiva per programma) ha diritto alle ferie?
Cocopro ferie: è un diritto?
E’ una questione che sicuramente interessa molti precari vista la diffusione su larga scala della forma contrattuale introdotta dalla legge 276 del 2003 (Legge Biagi). Alla base di questa tipologia di lavoro c’è quindi uno specifico progetto alla realizzazione del quale è rivolta la collaborazione che quindi ha una scadenza predeterminata. Il lavoratore di fatto viene considerato alla stregua di un autonomo: non ha vincoli subordinazione e quindi, nell’ambito che in questa sede interessa, non avrebbe diritto a ferie retribuite.
Contratto a progetto: cosa dice la legge per assenze e malattie
Essendo libero di organizzare il lavoro come meglio crede, pur ovviamente nel rispetto delle scadenze e con un costante coordinamento con il datore di lavoro, il lavoratore a progetto può certamente prevedere dei momenti da dedicare al relax purché questo non incida sulla riuscita del progetto. Eventuali assenze prolungate vanno invece comunicate preventivamente al committente il quale, in caso contrario, può avvalersi della “clausola di preavviso” (Art. 67 c.c.) e quindi licenziare con uno o più mesi di preavviso il lavoratore senza specificare il motivo e sopratutto senza necessità che sussista una giusta causa. Onde evitare situazioni spiacevoli sarebbe quindi preferibile, in caso di progetti medio lunghi, che il committente e il lavoratore si accordino in anticipo su eventuali assenze per festività o sui casi di malattia. E’ innegabile comunque che la normativa sul punto sia piuttosto lacunosa e necessiti di interventi legislativi per tutelare maggiormente la posizione di questi lavoratori precari.