Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato a norma di legge sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5. Le quote annue accantonate saranno incrementate dell’1,5% annuo, mensilmente ricalcolabile, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.
I datori di lavoro anticipano, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta nel corso del rapporto, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.
L’ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio va calcolato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e nella terza categoria.
Per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982 le quote di accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:
A) Per il rapporto a servizio intero del lavoratore convivente o non convivente con l’anzianità maturata anteriormente il 1 maggio 1958 8 giorni per ogni anno di anzianità. Per l’anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958 15 giorni per ogni anno di anzianità. Per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982 20 giorni per ogni anno di anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l’indennità di anzianità è la seguente:
1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974 8 giorni per ogni anno di anzianità;
2) per l’anzianità maturata dal 22.5.74 al 31.12.78: 10 giorni per ogni anno di anzianità;
3) per l’anzianità maturata dal 31.1 .78 al 31.12.79: 15 giorni per ogni anno di anzianità;
4) per l’anzianità maturata dal 31.12.79 al 29.05.82: 20 giorni per ogni anno di anzianità. Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.
Ai fini del computo del T.
Versamento contributi inps – Inail
Il datore di lavoro deve provvedere al versamento integrale dei contributi Inps e Inail, sia per la parte sullo stesso gravante, che per quella gravante sul lavoratore.
Anche ai lavoratori domestici spettano le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti; l’assegno al nucleo familiare; la maternità; la disoccupazione involontaria; le prestazioni per tubercolosi, per infortunio e per malattia.
Il versamento dei contributi va effettuato alle seguenti scadenze:
- al 10 aprile;
- al 10 luglio;
- al 10 ottobre;
- al 10 gennaio, rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo e il quarto trimestre dell’anno.
Se la prestazione cessa, si hanno dieci giorni di tempo per saldare i contributi non ancora versati.
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Dichiarazione annuale
Al termine di ciascun anno, il datore di lavoro deve poi rilasciare al lavoratore una dichiarazione con la quale viene attestato l’ammontare delle somme erogate a titolo di retribuzione, che la colf e la badante utilizzeranno per la loro dichiarazione dei redditi.
Si precisa che il datore di lavoro di colf e badanti non è sostituto di imposta.
Risoluzione del rapporto di lavoro di colf e badante
Il rapporto di lavoro di colf e badanti si risolve o per scadenza del contratto, se a tempo determinato, o per licenziamento o dimissioni.
In questi casi va fatta comunicazione all’Inps della cessazione del rapporto di lavoro, con le stesse modalità viste per l’assunzione di colf e badanti.
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