Colf e badanti, i contributi Inps 2021 non cambiano

Non cambiano rispetto al 2020 gli importi per contributi Inps da versare a favore di colf e badanti. Cosa dice la nuova circolare Inps.
4 anni fa
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contributi

Nessuna preoccupazione per i datori di lavoro che hanno colf e badanti a libro paga. Per quest’anno i contributi Inps a favore dei lavoratori domestici non cambiano per effetto dell’inflazione negativa registrata dall’Istat.

Lo ribadiamo in risposta ad alcune mail arrivate in redazione a chiarimento di quanto precisato in un precedente articolo. Per il 2021 le misure restano invariate rispetto all’anno precedente. Lo comunica anche l’Istituto nazionale di previdenza sociale recependo i dati sull’inflazione in Italia.

L’Istat ha infatti certificato, nella misura del -0,3%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo. Pertanto i contributi non potranno subire un incremento, come previsto dalla legge.

Invariati i contributi per colf e badanti

Come spiega l’Inps nella circolare numero 9 del 25 gennaio 2021,

per l’anno 2021, sono state confermate le fasce di retribuzione pubblicate con la circolare n. 17 del 6 febbraio 2020, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2021 per i lavoratori domestici.

Per il 2021, quindi, a partire dal 1 gennaio, non ci sarà alcun incremento rispetto allo scorso anno. Restano altresì in vigore gli esoneri previsti dalla legge. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Contributo che non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Come si calcolano i contributi

Si ricorda che il calcolo dei contributi che il datore di lavoro deve versare per il collaboratore domestico variano a seconda del contratto di lavoro. Gli importi da versare sono determinati in misura convenzionale a seconda che il collaboratore domestico presti la propria attività lavorativa con orario inferiore o superiore alle 24 ore settimanali.

  • Se l’orario di lavoro è inferiore alle 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione.
  • Se l’orario, invece, è superiore alle 24 ore settimanali, il contributo orario prescinde dalla retribuzione corrisposta ed è fisso per tutte le ore lavorate.

Altra differenza rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti sta nel fatto che le aliquote di contribuzione sono inferiori. L’aliquota IVS di finanziamento della gestione è infatti pari al 17,4275% della retribuzione contro il 33% della generalità degli altri assicurati.

A tale aliquota va aggiunto il contributo Aspi (che è superiore per i datori  non soggetti al contributo CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari) la tutela Inail e il Fondo per il TFR.

Complessivamente l’aliquota su cui si versano i contributi è pari al 19,9675% della retribuzione convenzionale oraria. Dal 2013, per i soli rapporti di lavoro a tempo determinato, è previsto un contributo addizionale di finanziamento dell’Aspi, a carico del datore di lavoro, nella misura del 1,40 per cento.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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