Collettore fognario fra depuratori già esistenti, quando si applica l’Aliquota IVA ridotta al 10%?

L'aliquota IVA del 10% è applicabile ad interventi di completa sostituzione della rete idrica, e non in caso di mera riparazione di tubazioni.
4 anni fa
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Alla realizzazione di un collettore fognario tra 2 depuratori già esistenti si applica l’aliquota IVA ridotta al 10%. Questa o è l’estrema sintesi della risposta dell’agenzia delle entrate all’interpello n. 229 del 6 aprile 2021. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Collettore fognario fra depuratori già esistenti, si applica l’IVA al 10%?

L’Istante è una società che gestisce il Servizio Idrico Integrato costituito “dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”.


Le prestazioni di servizi effettuate dalla società, in dipendenza di contratti di appalto aventi a oggetto la realizzazione di una nuova fognatura, sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento.
La stessa società ha affidato a una ditta esterna l’appalto per la “realizzazione del collettore fognario dal depuratore X al depuratore Y”. Tale intervento, spiega l’Istante, è riconducibile alla fattispecie “nuova realizzazione”. Tuttavia, lo stesso intervento potrebbe essere classificato come un mero potenziamento, miglioramento o efficientamento dell’attuale rete fognaria.
Ciò premesso, la società chiede all’Agenzia delle entrate se a tale intervento sia possibile applicare l’aliquota IVA ridotta del 10%.

La risposta dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente con esito positivo.
Ai sensi del n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici.
Tra le opere contemplate nel predetto n. 127-quinquies rientrano anche quelle di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le “fognature” e gli “impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione”.

Ai lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria si applica, invece, l’aliquota IVA ordinaria.


Con la risoluzione del Ministero Finanze n. 364749 del 2 aprile 1987, è stato chiarito che l’aliquota IVA del 10% è applicabile ad “interventi di completa sostituzione della rete idrica che non si sostanziata in una mera riparazione di tubazioni ma nella realizzazione, anche parziale, di una nuova rete idrica”.
Secondo quanto riferito dall’Istante, il collegamento tra impianti di depurazione già esistenti viene costruito ex novo.
Per questo motivo, l’Agenzia delle entrate ritiene che, nel caso in esame, l’intervento possa fruire dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento.

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