L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 585 del 9 dicembre 2022, ha fornito alcuni utili chiarimenti in merito al cosiddetto superbonus 110% nel caso dell’installazione di una colonnina per la ricarica di auto elettriche in un parcheggio condominiale.
L’istante è proprietario di un immobile in un condominio nel quale è stato effettuato un intervento di miglioramento energetico fruendo del superbonus 110%.
Lo stesso intende anche effettuare l’istallazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel posto auto di proprietà del parcheggio condominiale.
Questo, infatti, costituisce pertinenza dell’abitazione, e può usufruire anche lui del Superbonus come intervento ”trainato”.
Ai sensi di Legge, per poter fruire di questo bonus, le infrastrutture di ricarica “devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”.
L’Istante, dunque, chiede all’Agenzia delle Entrate se il posto auto all’interno del parcheggio condominiale s’intende come “non accessibile al pubblico”, e se sia dunque possibile fruire del superbonus 110%. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Superbonus 110% se la colonnina di ricarica è istallata nel posto auto del parcheggio condominiale
Ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici. E anche a ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi ”trainati”).
Tra gli interventi ”trainati”, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio, rientra senz’altro l’installazione di un’infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
In quest’ultimo caso, la normativa prevede che per fruire dell’agevolazione le colonnine non debbano essere accessibili al pubblico. Ma cosa si intende per “accessibili al pubblico”? L’Agenzia delle entrate, con alcuni documenti di prassi, ha chiarito che le stesse devono necessariamente essere:
- installate in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
- destinate esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità;
- oppure, installate in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico».
Nel caso prospettato dal contribuente/Istante, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’infrastruttura da lui installata soddisfi la condizione di ”punto di ricarica non accessibile al pubblico”.