Con il D.L. 21/2022, c.d decreto Ucraina-bis, il Governo riconosce alle imprese la possibilità di concedere ai propri dipendenti dei buoni benzina nel limite di 200 euro. Tale importo non concorrerà al reddito del dipendente.
In pratica, sul buono benzina fino a 200 euro, il dipendente non pagherà tasse nè contributi.
E’ lecito chiedersi se tale limite possa essere cumulato con quello di 258,28 euro, che individua la soglia di esenzione sia fiscale che contributiva dei cosiddetti «fringe benefits» riconosciuti ai dipendenti.
La domanda è opportuna perchè anche il bonus benzina può essere considerato quale fringe benefits.
Ecco la risposta.
Buoni benzina esenti fino a 200 euro
A prevedere la detassazione dei buoni benzina fini a 200 euro, è l’art.2 del decreto Ucraina-bis. Si parla anche di bonus benzina.
Nello specifico, l’articolo 2, comma 1, dispone che:
Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Dunque, come da dossier ufficiale del decreto Ucraina-bis, le aziende aziende private hanno la possibilità di assegnare con un atto di liberalità ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro.
Bonus benzina. Regole di cumulo con i fringe benefit
E’ lecito chiedersi se tale limite di 200 euro possa essere cumulato con quello di 258,28 euro, che individua la soglia di esenzione sia fiscale che contributiva dei cosiddetti «fringe benefits» riconosciuti ai dipendenti ex art. 51 comma3 del DPR 917/86, TUIR.
Tale ultima disposizione prevede che il il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro.
Ebbene una risposta ben precisa c’è nella Relazione illustrativa che accompagna il testo del decreto Ucraina-bis, decreto legge che ha previsto il bonus benzina.
Nello specifico, la relazione illustrativa chiarisce, andando oltre le previsioni della norma, che tali importi riconosciuti dalle aziende sotto forma di buoni carburante sono ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista di esenzione
dall’IRPEF. Dunque non concorrono alla determinazione della somma dei compensi non monetari corrisposti dall’azienda.
In sintesi, è possibile affermare che il valore del bonus benzina fino a 200 euro può essere cumulato con l’ulteriore limite di 258,28 euro, che individua la soglia di esenzione sia fiscale che contributiva dei cosiddetti «fringe benefits» riconosciuti ai dipendenti ex art. 51 comma 3 del DPR 917/86, TUIR.
Dunque, è possibile ottenere buoni benzina erogati per un massimo di 458,28 euro. Nel limite di 200 euro riconosciuto in forza delle previsioni di cui all’art.2 del decreto Ucraina-bis, al quale si aggiunge l’ulteriore ed eventuale importo di 258,28 euro ex art. 51 comma 3 del DPR 917/86, TUIR, a titolo di fringe benefits ordinario.