Ai fini del reddito di cittadinanza, Rdc, in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata, DSU, entro due mesi dalla variazione.
Come cambia l’importo del reddito di cittadinanza in caso di decesso del percettore principale? Il suo nucleo familiare perde il beneficio?
I requisiti per accedere al reddito di cittadinanza
Ai fini della richiesta del Reddito di cittadinanza, D.L. 4/2019, il nucleo familiare deve presentare precisi requisiti economici e non solo.
Ad esempio, il nucleo familiare deve essere in possesso di:
- un ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
- ecc.
Se cambia una delle condizioni del nucleo familiare
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU (propedeutica all’ISEE) aggiornata, entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali entro il quale può essere riconosciuto l’RDC si applicano al nucleo familiare modificato. Ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione.
Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
Detto ciò, in merito al decesso del beneficiario, il decreto del 30 aprile 2021, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, “Disposizioni relative alle modalita’ di erogazione del Reddito di cittadinanza” ha previsto che:
- in caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da un solo membro e questo deceda, l’erogazione del Rdc viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilita’ arretrate non ancore erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell’asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi;
- in caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da piu’ membri maggiorenni e sia in corso la suddivisione dell’erogazione del beneficio fra questi, in caso di decesso di uno di questi, le
eventuali quote di Rdc arretrate non ancore erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo.
Su tale ultimo punto, è utile ricordare che il reddito di cittadinanza puo’ essere erogato suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare.
Ad ogni modo, in caso di nucleo familiare composto da più membri, fermo restando la presentazione della DSU aggiornata, il decesso è comunicato all’INPS dalla anagrafi comunali. L’INPS può sospendere l’erogazione del contributo per verificare il mantenimento in capo al nucleo familiare aggiornato dei requisiti previsti dalla norma.