Grazie alla legge di bilancio 2022, il cosiddetto bonus verde è stato prorogato fino al 2024. Stiamo parlando della detrazione del 36% delle spese sostenute per interventi di sistemazione a verde degli immobili ad uso abitativo.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2022, ha fornito utili chiarimenti in merito al contributo in argomento e, in particolare, alla la tipologia di spese agevolabili. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Bonus verde, cos’è e a chi spetta
Il Bonus Verde, sostanzialmente, consiste in una detrazione del 36 per cento, fino ad un massimo di 5 mila euro, delle spese sostenute per interventi di sistemazione a verde degli edifici.
Attenzione però, non tutte le spese sono agevolabili. In linea di principio, bisognerebbe porsi sempre la seguente domanda: è un lavoro di manutenzione o di innovazione? Soltanto per i secondi è possibile richiedere il bonus verde.
Più nel dettaglio, secondo quanto previsto dalla normativa, il contributo spetta per la:
“sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili”.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile. Tra le spese che danno diritto al bonus sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi indicati.
Il bonus verde, ad ogni modo, non spetta per le spese sostenute per:
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
- i lavori in economia.
Tuttavia, per quanto riguarda i lavori in economia, la norma non esclude che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.