L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022, ha istituito codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati dei cosiddetti bonus edilizi. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Sconto e cessione dei Bonus edilizi
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, Superbonus 110%, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, possono anche optare alternativamente per:
- sconto in fattura, fino ad un massimo del corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi edilizi;
- cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Il decreto Sostegni ter ha modificato la disciplina della cessione del credito.
Nuovi codici tributo
Tenuto conto del recente intervento normativo sopra citato, con la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022:
- per la cessione del credito sono: “7701” per il Superbonus; “7702” per l’ecobonus e l’installazione di impianti fotovoltaici; “7703” per il sisma bonus; “7704” per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; “7705” per il bonus facciate; “7706” per il recupero del patrimonio edilizio; “7707” per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- per lo sconto in fattura sono: “7711” per il Superbonus; “7712” per l’ecobonus e l’installazione di impianti fotovoltaici; “7713” per il sisma bonus; “7714” per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; “7715” per il bonus facciate; “7716” per il recupero del patrimonio edilizio; “7717” per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Attenzione: i codici tributo istituiti con la risoluzione n.
Infine, si legge nella medesima risoluzione, in sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”: “importi a credito compensati”, ovvero “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.
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