L’oggetto della donazione
Possono costituire oggetto di donazione tutti i beni e diritti che possono arricchire il patrimonio del donatario, come:
- beni immobili;
- crediti;
- veicoli (moto e/o auto), natanti, aerei, altro;
- denaro (rispettando le prescrizioni delle leggi vigenti in tema di tracciabilità);
- opere d’arte (sculture,quadri e altro);
- azioni e quote di società (entro i limiti posti al loro trasferimento dai patti sociali e dagli statuti delle società le cui azioni e/o quote vengono donate);
- aziende;
- titoli del debito pubblico, quote di fondi di investimento e di gestioni patrimoniali.
Per espresso divieto di legge i beni futuri non possono invece essere oggetto di donazione, e ciò perché il donante deve essere ben consapevole del valore e della consistenza dei diritte e beni di cui dispone con l’atto di liberalità.