Che cos’è la donazione modale?
La donazione può essere gravata da un onere a carico del beneficiario. L’onere può consistere in una prestazione a favore, dello stesso donante (es. una donazione di un immobile con l’onere per il donatario di prestare assistenza materiale e morale al donante vita natural durante); di terzi estranei al contratto (es. una donazione con onere di prestare assistenza a un parente del donante); della comunità o della collettività (es. una donazione con onere di devolvere una somma per beneficenza).
Quando si ha la revoca delle donazioni?
La donazione, è un contratto e come tale non può essere revocato su iniziativa del solo donante. Secondo la vigente normativa, la revocazione delle donazioni può essere richiesta all’autorità giudiziaria in due casi specifici:
- la revocazione per ingratitudine: è possibile la revoca della donazione quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti (tentato omicidio, omicidio volontario, o altro reato cui siano applicabili le norme sull’omicidio; denuncia o testimonianza per reato punibile con l’ergastolo, o reclusione non inferiore a tre anni se la denuncia è risultata calunniosa o la testimonianza è risultata falsa); si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante; abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio, o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti a sensi di legge;
- la revocazione per sopravvenienza di figli: le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio, o di un discendente legittimo del donante. La revocazione può essere richiesta anche se il figlio del donante era già concepito al momento della donazione. Non possono comunque essere revocate, né per causa d’ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni remuneratorie e quelle fatte in relazione a un determinato matrimonio.