La donazione di immobili
Un caso che richiede particolari obblighi formali è quello delle donazioni di beni immobili. La donazione relativa a fabbricati esistenti è un atto traslativo, ed è soggetta alla normativa che dal 1 luglio 2010 prescrive per i proprietari l’obbligo di dichiarare nell’atto che i dati e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto, ovvero alla localizzazione, destinazione d’uso e configurazione reale e attuale dell’immobile oggetto di negoziazione, pena la nullità dello stesso. Prima della stipula dell’atto di donazione, i donanti sono tenuti a verificare accuratamente la corrispondenza dei dati catastali e delle planimetrie depositate allo stato di fatto, specie per quanto riguarda la destinazione d’uso (categoria catastale) e la consistenza (vani e/o superficie), al fine di riportare nell’atto dati veritieri e corretti. Una dichiarazione mendace espone il dichiarante a responsabilità civile per i danni arrecati alla controparte e può, inoltre, esporre il dichiarante, stante i recenti orientamenti della giurisprudenza, anche a responsabilità penale . La dichiarazione può essere sostituita dall’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento degli atti catastali (ingegnere, architetto, geometra).