Nei rapporti con l’estero anche i contribuenti in regime forfettario devono rispettare precise regole. Anche per quanto riguarda la fatturazione delle operazioni. Bisogna distinguere a monte se la fattura forfetario con l’estero riguarda una prestazione o una cessione dei beni nei confronti di un soggetto privato o verso un altro soggetto business. Le indicazioni operative sono differenziate anche se il rapporto commerciale riguarda soggetti UE o extra UE.
Ecco tutto quello che c’è da sapere ai fini di una corretta fatturazione delle operazioni con l’estero.
Le regole per la fattura del forfetario con l’estero
La fatturazione delle operazioni da parte del contribuente in regime forfetario, nei rapporti con l’estero, deve seguire le regole di territorialità previste per la generalità dei contribuenti.
Possiamo distinguere tra:
- cessione o acquisto di beni con altri soggetti UE o extra UE;
- cessione o acquisto di prestazioni UE o extra UE.
Cessione di beni intracomunitarie ed extra UE
Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell’Unione Europea, non sono considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, essendo assimilate alle operazioni interne, per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura. Il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto1993, n. 331” (circolare Agenzia delle entrate 10/E 2016).
Ancora, in caso di cessioni Extra UE la fattura dovrà essere emessa senza IVA, ex art.8 del DPR 633/72.
Acquisti di beni intracomunitari
Laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ai 10.000 euro, l’IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat.
Se gli acquisti superano il suddetto limite, assume rilevanza in Italia. da qui, il forfetario dovrà:
- iscriversi al VIES (cfr articolo 35, comma 2, lett. e-bis) del dPR 26 ottobre 1972, n. 633);
- integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario – in base al meccanismo di cui all’articolo 46, comma 1, D.L. 331 del 1993 – indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’Iva relativa (reverse charge);
- compilare il modello Intrastat.
In caso di acquisti extra UE, il forfetario pagherà l’IVA in dogana.
Prestazioni di servizi, acquisti e cessioni
Nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’IVA è sempre assolta in Italia. Non è prevista una soglia minima oltre alla quale scattano adempimenti differenziati.
Dunque, il forfetario dovrà integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario – in base al meccanismo di cui all’articolo 46, comma 1, D.L. 331 del 1993 – indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’Iva relativa (reverse charge).
Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.
Il regime forfettario è compatibile con il nuovo regime OSS. Si rimanda a tal fine al nostro approfondimento Regime forfetario ed e-commerce. Novità del 1° luglio 2021.