Perdere il lavoro involontariamente è davvero una situazione grave per qualsiasi lavoratore. A prescindere quindi dal lavoro svolto e dalla tipologia di contratto di assunzione. Lo Stato, per il tramite dell’INPS però, viene incontro a questi lavoratori. Perché esistono strumenti che consentono di avere una sorta di continuità reddituale per qualche mese dopo aver perso lo stipendio. Oggi, rispondendo a un nostro lettore, parliamo di Co.Co.Co e di Dis-Coll, ovvero del contratto di collaborazione e del relativo sussidio per disoccupati INPS.
“Buonasera, mi chiamo Guido, sono un vostro accanito lettore e mi complimento per il lavoro che svolgete. Volevo chiedervi alcune delucidazioni in merito alla Dis-Coll. Infatti il 31 dicembre mi scade un contratto di collaborazione e volevo capire se avevo il diritto di prendere l’indennità per disoccupati. È la prima volta che ho fatto il collaboratore. Primo contratto nel 2023 con durata dal primo giugno al 31 dicembre. Mi spiegate come funziona la misura, la durata dell’indennità, il calcolo e come posso presentare la domanda?”
Come funziona l’indennità di disoccupazione per i collaboratori?
Quando l’allora Governo guidato da Matteo Renzi introdusse la Naspi, la nuova indennità per disoccupati dell’INPS sostituì tutte le altre misure e indennità presenti precedentemente. Si salvarono soltanto due misure che ancora oggi sono fruibili da alcuni lavoratori. Parliamo della disoccupazione agricola e proprio della Dis-Coll, l’indennità per disoccupati dei collaboratori.
Dal punto di vista della struttura la misura è del tutto simile alla Naspi. Come si legge sul sito dell’INPS, la Dis-Coll è l’indennità di disoccupazione mensile a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co), dei collaboratori a progetto e dei titolari di assegni di ricerca. Che hanno perso involontariamente la collaborazione. Quindi, per chiusura unilaterale da parte del datore di lavoro con cui era instaurata questa collaborazione, o per cessazione del contratto per sopraggiunta scadenza (il caso del lettore).
A quanto ammonta la Dis-Coll mensile da prendere?
Dis-Coll simile alla Naspi abbiamo detto prima, ed effettivamente è così. Infatti anche questa indennità come la Naspi, spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione della collaborazione. Ma solo se la domanda è presentata in questi primi 8 giorni. Altrimenti spetta a partire dal primo giorno successivo quello di presentazione della domanda.
La Dis-Coll può essere percepita per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati per il collaboratore, dal 1° gennaio dell’anno precedente quello di interruzione del rapporto di collaborazione, e la data di cessazione dello stesso rapporto. La durata massima prevista come corresponsione però è pari a 12 mesi.
Come la Naspi, anche la Dis-Coll prevede un importo commisurato al reddito medio mensile del periodo di osservazione sui cui si calcola la durata dell’indennità. Ed è pari al 75% di questa media. L’importo massimo di Dis-Coll che si può prendere però non deve superare i 1.470,99 euro. Dopo i primi 6 mesi di indennità, la stessa cala in misura pari al 3% al mese per gli ulteriori 6 mesi.
Domanda e altri chiarimenti utili alla misura
La domanda per la Dis-Coll deve essere presentata direttamente all’INPS e in via telematica. Si può fare tramite Patronato oppure in autonomia per chi ha le credenziali di accesso ai servizi pubblici dell’INPS. Basta avere le credenziali Spid, Cie o Cns e accedere all’area riservata del sito dell’INPS. Decorsi 68 giorni dalla perdita della collaborazione, se la domanda di Dis-Coll non viene presentata, si perde il diritto a riceverla.
Oltre allo stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda, l’interessato deve avere almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.