Come gestire le spese mediche detraibili

Una guida sulle spese mediche detraibili per mettersi al riparo da eventuali controlli del Fisco
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Le spese mediche rappresentano ogni anno una delle voci di spese detraibili maggiormente indicate in dichiarazione dei redditi 730 e modello Redditi. Infatti, il legislatore fiscale permette di scaricare dalle tasse il 19% delle spese mediche senza alcun limite di spesa ma con una franchigia di 129,11 euro. Ciò significa che le spese sanitarie complessive che vanno oltre tale importo possono essere detratte dall’Irpef che ogni anno deve essere versata allo Stato sui propri redditi.

Affinchè la spesa sanitaria sia detraibile è necessario rispettare una serie di condizioni.

Tra queste ad esempio c’è l’obbligo di pagamento tracciabile tranne che per i farmaci e dispositivi medici e le per prestazioni sanitarie richieste presso strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Nel presente approfondimento andremo ad analizzare i requisiti da rispettare affinchè una spesa medica possa essere effettivamente scaricata in dichiarazione dei redditi.

L’obiettivo è quello di fornire al lettore una guida per mettersi al riparo da eventuali controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate.

La detrazione delle le spese mediche

La norma che ammette la detrazione delle spese sanitarie è l’art. 15, comma 1, lett. c), del DPR 917/86, TUIR.

Possono essere scaricate dall’Irpef con una percentuale del 19% le spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b), del medesimo TUIR.

Le spese sanitarie sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.

In base alle indicazioni di cui alla circolare n°14/2023 sulla dichiarazione dei redditi,

sono detraibili le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico. Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all’importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell’IRPEF dovuta dal soggetto malato.

La riferibilità della spesa alla patologia esente deve risultare da documentazione medica o da autocertificazione sottoscritta dal familiare affetto dalla patologia (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 5).

Le spese mediche che possono essere scaricate

Le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare complessivo che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:

  • prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
  • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  • prestazioni specialistiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • prestazioni chirurgiche;
  • ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
  • trapianto di organi;
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  • acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di
    base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della
    persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Queste rappresentano le macrocategorie di spese che possono essere scaricate.

Più nello specifico possono essere detratte ad esempio le spese per: esami di laboratorio; controlli ordinari sulla salute della persona; elettrocardiogrammi, ecocardiografia; elettroencefalogrammi; T.A.C. (tomografia assiale computerizzata); risonanza magnetica nucleare; ecografie; indagini laser; ginnastica correttiva; ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo; seduta di neuropsichiatria; dialisi; ecc.

I parafarmaci non possono essere scaricati.

Qual è  il tetto massimo delle spese sanitarie detraibili?

Anche per le spese mediche detraibili vale il principio in base al quale lo sconto fiscale è ammesso solo per le spese che sono rimaste effettivamente a carico del contribuente.

Dunque un rimborso esclude la detrazione per la parte di spesa pari al rimborso stesso. Per fare un esempio, spesa sanitaria pari a 100 e rimborso pari a 80, la detrazione sarà ammessa solo sul residuo di 20. Fermo restando la franchigia di 129,11 riferita però al totale delle spese sanitarie pagate e non alla singola spesa.

Sui rimborsi delle spese mediche detraibili, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni:

  • per effetto di premi di assicurazioni sanitarie (per i quali non spetta alcun beneficio) versati dal contribuente;
  • a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito).

Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:

  • le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
  • e spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
    disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito complessivo.

Su tale ultimo punto, è necessario fare una verifica sulle spese mediche detraibili.

Infatti, nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore all’importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di euro 3.615,20) e il totale dei contributi versati (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 6.1; e Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.2).

Indicazioni operative confermate nella già citata circolare n°14/2023 sulla dichiarazione dei redditi.

Come devono essere pagate le spese. Obbligo di strumenti tracciabili

In premessa abbiamo accennato al fatto che le spese mediche sono detraibili a condizione che la spesa sia stata pagata con strumenti tracciabili: carta di credito, bancomat, prepagata, bonifico, ecc.

Prova che può essere data anche tramite con l’estratto del conto corrente.

Attenzione però, nessun obbligo di pagamento tracciabile opera in riferimento alle seguenti spese mediche detraibili:

  • acquisto di medicinali, dispositivi medici;
  • per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Poco importa se si tratta di strutture che operano o meno in convenzione con il SSN.

Spese mediche detraibili. Quali documenti conservare?

Iniziamo subito col dire che in alcuni casi non basta lo scontrino per le spese mediche detraibili. Più che di scontrino ora è corretto parlare di documento commerciale. In alcuni casi serve anche la prescrizione medica. Per i farmaci senza prescrizione medica l’acquisto può essere effettuato anche online. Si pensi ad esempio all’ozonoterapia o mesoterapia.

Dallo scontrino delle spese mediche detraibili deve risultare:

  • la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati,
  • nonché il codice fiscale del destinatario (Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta 4).

I controlli se si presenta il 730 precompilato o il modello Redditi precompilato

A ogni modo non sarà necessario neanche lo scontrino o la fattura per le spese sanitarie riportate nel 730 precompilato.

Cio vale nell’ipotesi di dichiarazione presentata direttamente o tramite il proprio datore di lavoro, senza modifiche rispetto a quanto pre-caricato dall’Agenzia delle entrate. In ipotesi di dati modificati il controllo è effettuato solo sui documenti a cui è collegata la modifica. Dunque la fattura o lo scontrino che ha comportato la rettifica.

Ancora,  nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e’ effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non e’ richiesta la conservazione della documentazione.

Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformita’, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Il prospetto delle spese mediche da esibire al Caf

A tal proposito, il contribuente può fornire al Caf il  prospetto dettagliato delle spese mediche detraibili riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria. Unitamente a una dichiarazione sostitutiva (art. 47 del DPR n. 445 del 2000) con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

La validità di tale prospetto è stata messa nero su bianco in un documento ufficiale dell’ADE sulle agevolazioni 2024.

Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e spese  mediche detraibili riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e, pertanto, il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie.

Riassumendo.

  • Le spese sanitarie possono essere scaricate al 19%;
  • non è previsto un limite di spesa massima detraibile;
  • la detrazione è ammessa considerando una franchigia di 129,11 riferita però al totale delle spese sanitarie pagate e non alla singola spesa;
  • se si presenta la dichiarazione precompilata senza modifiche scontrini e fatture delle spese sanitarie non devono essere conservati;
  • in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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