Quali sono i modi e i tempi per l’impugnazione del licenziamento
L’art.32 della Legge 183/2010 ha modificato sia le modalità sia i termini per l’impugnazione del licenziamento. La Legge 183/2010 prevede questa nuova procedura:
- entro 60 giorni dalla data della comunicazione scritta del licenziamento, il lavoratore deve impugnare il licenziamento;
- impugnato per tempo il licenziamento, il lavoratore ha 180 giorni (270 giorni per i licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della riforma del 2012) per depositare il ricorso in tribunale oppure comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato;
- in questo secondo caso, se la richiesta di conciliazione o arbitrato viene rifiutata oppure non si raggiunge l’accordo, il lavoratore ha 60 giorni per depositare il ricorso in tribunale.
La Legge 183/2010 ha escluso l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione e ha introdotto una pluralità di mezzi di risoluzione delle controversie alternative al ricorso al giudice.
- l’arbitrato durante il tentativo di conciliazione: le parti, avranno la possibilità di chiedere alla commissione di conciliazione di risolvere la lite in via arbitrale;
- l’arbitrato innanzi a un collegio costituito, per iniziativa delle parti: le parti potranno decidere che la lite sia risolta da un collegio composto da un rappresentante di ciascuna di esse e da un presidente scelto, di comune accordo, tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati della cassazione.
Un ulteriore forma di conciliazione è stata, da ultimo, reintrodotta con la legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, essa è rivolta a tutti i tipi di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo o da un datore di lavoro a cui si applichi la disciplina prevista dall’art. 18.