Come impugnare il licenziamento: i termini per ricorrere

L'impugnazione del licenziamento:cosa fare e quali sono i tempi per l'impugnazione
9 anni fa
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Quali sono i modi e i tempi per l’impugnazione del licenziamento

L’art.32 della Legge 183/2010 ha modificato sia le modalità sia i termini per l’impugnazione del licenziamento. La Legge 183/2010 prevede questa nuova procedura:

  • entro 60 giorni dalla data della comunicazione scritta del licenziamento, il lavoratore deve impugnare il licenziamento;
  • impugnato per tempo il licenziamento, il lavoratore ha 180 giorni (270 giorni per i licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della riforma del 2012) per depositare il ricorso in tribunale oppure comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato;
  • in questo secondo caso, se la richiesta di conciliazione o arbitrato viene rifiutata oppure non si raggiunge l’accordo, il lavoratore ha 60 giorni per depositare il ricorso in tribunale.

  La Legge 183/2010 ha escluso l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione e ha introdotto una pluralità di mezzi di risoluzione delle controversie alternative al ricorso al giudice.

Le parti avranno comunque la facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione, ma saranno altresì libere di ricorrere direttamente all’autorità giudiziaria. La nuova disciplina prevede due nuove forme di arbitrato:

  • l’arbitrato durante il tentativo di conciliazione: le parti, avranno la possibilità di chiedere alla commissione di conciliazione di risolvere la lite in via arbitrale;
  • l’arbitrato innanzi a un collegio costituito, per iniziativa delle parti: le parti potranno decidere che la lite sia risolta da un collegio composto da un rappresentante di ciascuna di esse e da un presidente scelto, di comune accordo, tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati della cassazione.

Un ulteriore forma di conciliazione è stata, da ultimo, reintrodotta con la legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, essa è rivolta a tutti i tipi di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo o da un datore di lavoro a cui si applichi la disciplina prevista dall’art. 18.

  Nella prossima pagina vedremo nello specifico cosa prevede la riforma in caso di licenziamento e le nuove norme per impugnarlo.  

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