Più precisamente, la riforma prevede che, in questo caso, il licenziamento sia preceduto da una comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl), ove ha sede l’unità produttiva nella quale è impiegato il lavoratore. La comunicazione deve essere inoltre trasmessa per conoscenza a quest’ultimo. In tale comunicazione, il datore di lavoro deve indicare la propria intenzione di procedere al licenziamento e i motivi del medesimo, oltre alle eventuali misure per la ricollocazione. Entro sette giorni dalla ricezione della richiesta, la Dtl trasmette alle parti la convocazione per un incontro finalizzato ad esaminare eventuali soluzioni alternative al recesso.
- i licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto
- tutti i casi di invalidità del licenziamento
- il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto
- il trasferimento del lavoratore
- l’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro
- la cessione di contratto di lavoro nell’ambito di un trasferimento d’azienda
- la somministrazione irregolare e tutti gli altri casi in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto
- i contratti di lavoro a termine.