Lavorare in pensione senza subire tagli è possibile. Come canta Daniele Silvestri con il brano La paranza: “Non è raccomandabile fare ritorno al luogo originario di partenza, ci sono regole precise in latitanza e per resistere c’è la paranza”.
Ogni persona ha il diritto alla libertà, ovvero di poter fare solo ciò che desidera a prescindere dal pensiero altrui. Questo, però, non vuol dire che si possa fare davvero tutto. È bensì fondamentale rispettare i diritti, gli spazi e la libertà altrui.
A giungere in aiuto in tal senso sono le varie leggi che permettono di sapere entro quali limiti è possibile muoversi in determinati contesti.
Cumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo
In base a quanto previsto dal decreto legislativo numero 112 del del 25 giugno 2008 è possibile cumulare con i redditi da lavoro tutte le pensioni di anzianità. E anche di vecchiaia o anticipate. Entrando nei dettagli, come spiegato sul sito dell’Inps, i seguenti pensionati sono esonerati dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo ottenuti nel 2023, poiché non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- beneficiari pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
- titolari di pensione di vecchiaia. A tal proposito l’istituto di previdenza ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge numero 388 del 23 dicembre 2000, a partire dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Questo a prescindere dall’anzianità contributiva per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento;
- titolari di pensione o assegno di invalidità con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Come lavorare in pensione senza subire tagli: le istruzioni Inps sono chiare
I pensionati non esclusi dal divieto hanno invece l’obbligo di presentare la dichiarazione reddituale.
Le casistiche particolari in evidenza
- “Le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno. Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell’anno 2023 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.383,22 euro.
- I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione”.
- Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non sono considerati reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.
I pensionati che non dichiarano eventuali redditi da lavoro autonomo, è bene ricordare, possono incorrere in pesanti sanzioni.