Il legislatore italiano ha sempre dimostrato attenzione verso i soggetti con disabilità. Tra le agevolazioni concesse, rientra il diritto al contrassegno disabili. Si tratta del cartellino invalidi che spesso troviamo esposto sul cruscotto della auto parcheggiate.
Il contrassegno, in dettaglio, in deroga ad alcune previsioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da multe. E’ un modo per agevolare tali soggetti e consentirgli l’accesso, ad esempio, a parcheggio più comodi e nelle immediate vicinanze del luogo da raggiungere.
Per averlo, non basta essere riconosciuti titolari di legge 104. E’, infatti, necessario presentare specifica richiesta al comune di residenza.
Contrassegno disabili, chi può averlo e come
Il contrassegno disabili, dunque, è una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada e art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione).
Non tutti possono richiedere il rilascio del cartellino invalidi. In particolare ne hanno diritto:
- le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
- i non vedenti.
Ha una durata limitata a 5 anni e ciò anche se la disabilità è permanente. Alla scadenza deve essere rinnovato.
Può essere rilasciato anche per periodi inferiori a 5 anni. Ciò può avvenire per:
- persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche
- persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.
Per non sbagliare con l’uso del cartellino invalidi
Per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, e bene conoscere le norme che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio della persona disabile e dotati di contrassegno disabili. Quindi, come dice anche l’ACI (Automobile Club Italia) bisogna sempre tener presente che il cartellino invalidi:
- può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo
- deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo
- in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il deve essere restituito all’ufficio che lo ha rilasciato.