Proroga sospensione mutui: chi può saltare fino a 18 mesi di rate
L’ISEE sotto i 30 mila euro non è più richiesto: possono presentare domanda i lavoratori dipendenti che abbiano subito una sospensione del lavoro di almeno 30 giorni lavorativi di seguito o una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi di seguito o del 20% dell’orario complessivo.
Di seguito le cause di sospensione elencate all’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Economia 21.6.2010 n. 132:
a) perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario;
c) spese mediche o assistenza domiciliare se le spese documentate superano i 5 mila euro annui;
d) spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, affrontate per necessità urgenti e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;
e) aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, per via delle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.
Ovviamente, tutti i suddetti eventi devono essere successivi alla stipula del contratto di mutuo.
L’art. 1 del D.M. 25.3.2020 prevede la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo non superiore a:
a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
Il beneficio può essere riconosciuto anche per mutui nuovi stipulati con firma da meno di un anno.
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