Nell’anno in corso ho operato in regime semplificato, causa emergenza economica-sanitaria legata al covid-19 la mia impresa ha subito un forte calo di fatturato. Ciò mi permetterebbe di rispettare i requisiti per entrare nel regime forfettario già da gennaio 2021.
Nello specifico, se decidessi di fare questo passaggio nel regime forfettario, quali sono gli adempimenti contabili e fiscali che sarei tenuto a mettere in atto rispetto al regime semplificato?
Il regime semplificato
Sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo, i seguenti soggetti:
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del DPR 917/86, TUIR;
- imprese familiari e aziende coniugali;
- società di persone commerciali (società in nome collettivo e società inaccomandita semplice);
- società di armamento e le società di fatto;
- enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commercialeesercitata,qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del TUIR “percepiti in un anno. intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività”.
Indicazioni rinvenibili all’art.
Il regime semplificato: obblighi contabili
I contribuenti minori che non sono altro che coloro che rispettano i requisiti di cui all’art.18 appena citato:
- sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili previste dagli articoli 14 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973,
- fatto salvo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili previste da disposizioni diverse da quelle del suddetto decreto (ad esempio il decreto IVA)
A tal proposito, ai fini Iva (circolare n°11/E 2017), i contribuenti minori devono:
- fermo restando l’istituzione dei registri IVA, ove obbligatori, istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti;
- utilizzare, come in passato, i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
- utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti.In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.
Detto ciò, analizziamo il passaggio dal regime semplificato a quello forfettario.
Dal semplificato al forfettario: non ci sono vincoli di permanenza
Il passaggio dal forfetario al semplificato o viceversa può avvenire senza rispettare alcun vincolo di permanenza triennale.
Tale indicazioni è stata data dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 64/e 2018.
Infatti, l’Agenzia delle entrate, considera entrambi i regimi quali “regimi naturali”.
Dunque, nel passaggio dal semplificato al forfettario, può essere disattesa la previsione di cui all’art. 3 del D.lgs 442/1997, in base alla quale:
l’opzione di cui all’articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini piu’ ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell’imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Tali termini decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell’anno d’imposta in cui la scelta è stata operata (Fonte istruzioni dichiarazione Iva 2020).
Nella dichiarazione Iva da presentare nel prossimo anno, sarà necessario comunicare la scelta per il regime forfettario.
La scelta è da indicare nel quadro VO.
Dal semplificato al forfettario: gli adempimenti si riducono
Nel passaggio dal regime semplificato a quello forfettario si riducono gli adempimenti contabili e fiscali cui è tenuta l’impresa o il professionista.
In particolare:
- non è necessario avere una contabilità, fatta salva la conservazione delle fatture emesse e ricevute;
- le fatture possono essere emesse in formato cartaceo;
- non sarà necessario presentare il 770 o trasmettere la certificazione unica, le ritenute sui compensi non si subiranno nè si applicheranno;
- vengono meno gli adempimenti Iva nazionali quali le liquidazioni periodiche nonchè i relativi versamenti periodici nonché la dichiarazione Iva (per il forfettario l’Iva rappresenta un costo, non si detrae).
- non si dovranno compilare gli ISA.
Di conseguenza il costo del Commercialista è ridotto.
Naturalmente sarà necessario presentare la dichiarazione dei redditi alle scadenze ordinarie. I versamenti dell’imposta sostitutiva dovranno essere effettuati nei termini ordinari: 30 giugno per il saldo e il 1° acconto, 30 novembre per il 2° acconto.