Quando la ditta alla quale ci rivolgiamo per i lavori superbonus 110 prepara il computo metrico con i costi relativi ai lavori che intendiamo effettuare, deve tener conto dei limiti di spesa previsti per ogni singolo intervento.
Ad esempio, per gli interventi di isolamento termico, per gli edifici unifamiliari, la spesa massima ammessa al 110 è pari a 50.000 euro. E’ chiaro che parte di spesa potrebbe rimanere scoperta dall’agevolazione.
Da qui, per la parte di spesa non ammessa al 110, la soluzione potrebbe essere quella di ricorrere al bonus facciate.
Infatti, tra gli interventi ammessi al bonus facciate, possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica
riguardanti l’involucro dell’edificio.
In tal modo, il contribuente recupera il 60% della spesa non ammessa al superbonus. Infatti, dal 2022, il bonus facciate è sceso dal 90% al 60%.
In caso di opzione per lo sconto in fattura, sarà necessario saldare all’impresa il residuo 40%.
Il bonus facciate
Il bonus facciate è una detrazione Irpef del 90% introdotta dalla Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020, che agevola gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Non spetta neanche per la tinteggiatura della recinzione o del cancello.
La Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022, ha abbassato l’aliquota agevolativa dal 90% al 60%.
Ad ogni modo, l’agevolazione rimane comunque conveniente.
Bonus facciate e superbonus
Il bonus facciate può essere cumulato con il superbonus per i lavori 110.
Nella circolare n° 2/E 2020, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che:
- gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro, agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
- oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013.
Il contribuente potrà ricorrere all’una o all’altra agevolazione. Vale sempre la regola generale in base alla quale per la stessa spesa non si può beneficiare di più agevolazioni.
Il bonus facciate può essere cumulato con il superbonus. Per la parte di spesa non coperta da quest’ultima agevolazione. Il bonus facciate spetta anche per interventi parziali.
Gli accorgimenti da prendere in caso di cumulo sono principalmente due:
- contabilizzare e fatturare separatamente i lavori ammessi all’altra agevolazione,
- rispettare i singoli adempimenti previsti per ciascuna detrazione.