Con l’intervento del D.L. 157/2021, decreto “Antifrode”, la procedura finalizzata alla cessione del credito afferente i vari bonus edilizi si è complicata. Infatti ai fini delle opzioni di cessione e sconto in fattura, è necessario il visto di conformità nonchè l’asseverazione della congruità delle spese. A queste novità si aggiunge anche l’introduzione di controlli preventivi sulle comunicazioni delle suddette opzioni.
Dunque, è importante verificare se la cessione/sconto in fattura è stata accettata o meno.
Quali possono essere le tempistiche di accettazione e come si viene a conoscenza delle stessa?
Come sapere se la cessione è stata accettata?
In base alle indicazioni presenti sul portale dell’Agenzia delle entrate, gli esiti delle le operazioni di sconto/cessione effettuate sulla Piattaforma cessione crediti sono immediatamente visibili per i soggetti coinvolti (cedente e cessionario) nelle varie aree della Piattaforma stessa.
Anche il contribuente, tramite il proprio cassetto fiscale verifica l’avvenuta accettazione o l’eventuale rifiuto della cessione del credito.
Le conseguenze dell’applicazione dei controllo preventivi
Le tempistiche di perfezionamento dell’accettazione delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura possono essere influenzate dai c.d controlli preventivi.
Controlli che sono stati introdotti con il D.L. 157/2021, c.d. decreto “Antifrode”.
Nello specifico, l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, puo’ sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia.
La sospensione può avvenire laddove siano rilevati specifici profili di rischio.
La norma specifica che i profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarita’ dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni (sconto e cessione) con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui sopra.
Se i controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate confermano i suddetti profili di rischio, la comunicazione si considera non effettuata.