Come sapere se la cessione del credito è stata accettata

Il contribuente deve essere informato se la cessione del credito è andata a buon fine, i tempi si allungano con i c.d controlli preventivi
3 anni fa
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Con l’intervento del D.L. 157/2021, decreto “Antifrode”, la procedura finalizzata alla cessione del credito afferente i vari bonus edilizi si è complicata. Infatti ai fini delle opzioni di cessione e sconto in fattura, è necessario il visto di conformità nonchè l’asseverazione della congruità delle spese. A queste novità si aggiunge anche l’introduzione di controlli preventivi sulle comunicazioni delle suddette opzioni.

Dunque, è importante verificare se la cessione/sconto in fattura è stata accettata o meno.

Quali possono essere le tempistiche di accettazione e come si viene a conoscenza delle stessa?

Come sapere se la cessione è stata accettata?

In base alle indicazioni presenti sul portale dell’Agenzia delle entrate, gli esiti delle le operazioni di sconto/cessione effettuate sulla Piattaforma cessione crediti sono immediatamente visibili per i soggetti coinvolti (cedente e cessionario) nelle varie aree della Piattaforma stessa.

 Dopo l’accettazione, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario (ad esempio l’impresa).

Anche il contribuente, tramite il proprio cassetto fiscale verifica l’avvenuta accettazione o l’eventuale rifiuto della cessione del credito.

Le conseguenze dell’applicazione dei controllo preventivi

Le tempistiche di perfezionamento dell’accettazione delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura possono essere influenzate dai c.d controlli preventivi.

Controlli che sono stati introdotti con il D.L. 157/2021, c.d. decreto “Antifrode”.

Nello specifico, l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, puo’ sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia.

La sospensione può avvenire laddove siano rilevati specifici profili di rischio.

La norma specifica che i profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  • alla coerenza e alla regolarita’ dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni (sconto e cessione) con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui sopra.

Se i controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate confermano i suddetti profili di rischio, la comunicazione si considera non effettuata.

L’esito del controllo e’ comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione delle opzioni di cessione/sconto in fattura è pienamente efficace.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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