Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla liquidazione ovvero al trattamento di fine rapporto, anche il personale domestico. Come si calcola il TFR per colf e badanti?
Ogni mese, i dipendenti del settore pubblico e privato, maturano un importo che, generalmente, viene erogato alla cessazione del rapporto di lavoro oppure, in certi casi, da richiedere in anticipo. La liquidazione va corrisposta indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto, dalle dimissioni al licenziamento per giusta causa.
In base all’art. 2120 c.c., il TFR si calcola sommando per ogni anno di servizio una quota pari all’ammontare della retribuzione dovuta per l’anno stesso (mai superiore) divisa per 13,5.
Per colf e badanti è previsto un regime normativo diverso rispetto agli altri lavoratori dipendenti: bisogna fare riferimento all’art. 17 L. 339/1958 e L. 297/1982 nonché al contratto collettivo (art. 40 CCNL).
Come si calcola il TFR colf e badanti nel 2020? Anche per loro vale l’anticipo? Quando deve essere corrisposto?
Come si calcola il TFR per colf e badanti: quando può essere liquidato?
Prima di spiegarti quando può essere liquidato, vediamo quando matura il TFR.
Matura per ogni giorno retribuito (inclusi i giorni di assenza per malattia, infortunio, ferie, maternità, congedo matrimoniale).
Non matura in caso di assenze non retribuite (ad esempio, se si tratta di aspettativa non retribuita).
Il trattamento di fine rapporto va corrisposto in qualsiasi caso di cessazione del rapporto di lavoro. Colf e badanti possono anche chiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro per il 70% dell’importo maturato. Questa eccezione per i lavoratori domestici non è valida per gli altri dipendenti che, al contrario, possono richiedere l’anticipo solo dopo 8 anni di servizio con lo stesso datore di lavoro, per determinati motivi (spese sanitarie particolari, acquisto della prima casa) ed entro certi limiti.
Destinazione del TFR e ipotesi di decesso del lavoratore domestico
Colf e badanti non sono tenute a scegliere sulla destinazione del TFR: di conseguenza, il datore di lavoro non è obbligato a versare il TFR presso un fondo di previdenza complementare.
Se il lavoratore domestico decide di destinare il TFR ad un fondo di previdenza complementare, l’importo spettante non verrà tassato al momento della liquidazione in forma capitale o in rendita pensionistica. La tassazione, generalmente, varia da un minimo del 9% ad un massimo del 15%.
In caso di morte del lavoratore domestico, il TFR (tolte eventuali anticipazioni) deve essere corrisposto al coniuge, ai figli, a parenti (entro il 3° grado) ed affini (entro il 2° grado) se conviventi a carico del lavoratore. In assenza dei suddetti beneficiari, la liquidazione spetta ai legittimi eredi oppure alle persone indicate nel testamento.
TFR colf e badanti 2020: come si calcola
Per comprendere come calcolare il TFR bisogna considerare le due quote che lo compongono:
– finanziaria, che corrisponde alla rivalutazione dell’importo del fondo maturato al 31 dicembre dell’anno precedente. Questa quota aumenta ogni anno applicando un tasso fisso dell’1,5% e del 75% dell’indice dei prezzi al consumo (costo della vita) accertato dall’ISTAT. L’aumento dell’indice ISTAT si riferisce al mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si calcolano come mese intero;
– capitale, che risulta applicando 13,5 (divisore fisso) al totale delle retribuzioni annue.
Per i lavoratori domestici, il TFR si calcola così:
retribuzione annua (retribuzioni mensili + tredicesima mensilità + quota convenzionale di vitto e alloggio) divisa per 13,5.
L’importo accantonato (tolta l’eventuale anticipazione) verrà poi incrementato dell’1,5% (fisso) e del 75% (aumento del costo della vita), escludendo le quote maturate nell’anno in corso.
Calcolo del TFR colf e badanti fino al 28 maggio 1982 e con libretto di famiglia
Per i periodi fino al 28 maggio 1982, si prevede un tipo di calcolo diverso. Non matura il TFR ma l’indennità di anzianità calcolata in base all’ultima retribuzione e su un dato numero di giorni moltiplicato per gli anni di servizio.
L’importo della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 quello della retribuzione media settimanale o, in alternativa, dividendo per 26 l’importo della retribuzione mensile media alla data del 29 maggio 1982. Tali importi vengono maggiorati del rateo di tredicesima o di gratifica natalizia.
Diverso è il discorso della collaboratrice domestica o badante che lavora occasionalmente e viene retribuita con il libretto famiglia. In questo caso, il trattamento di fine rapporto non è dovuto. E’ previsto un compenso orario pari a minimo 10 euro l’ora.