Calcolare la base imponibile Imu è molto più semplice di quello che si possa pensare. Come cantano Blanco e Sfera Ebbasta con il brano Mi fai impazzire: “Come si fa? Come si fa? Senza un rumore, eh, giri la stanza, ah. Come si fa? Come si fa? […] … E mi fai impazzire, mi fai impazzire”.
Parole che molte persone vorrebbero spesso dedicare ai vari adempimenti burocratici. Quest’ultimi, infatti, sono molte volte così farraginosi da rendere particolarmente complicata la vita di noi poveri contribuenti.
Come si calcola la base imponibile IMU
Anche il pagamento delle imposte, in effetti, può rivelarsi spesso un percorso a ostacoli. Lo sanno bene tutti coloro alle prese con l’Imu e che non hanno ancora ben chiaro il meccanismo che porta a definire l’importo finale da pagare. A fornire importanti chiarimenti in merito ci pensa il Ministero dell’Economia e delle Finanze che sul proprio sito spiega come l’Imu venga calcolata applicando:
“alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.
- fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%” determinati moltiplicatori.
Ad esempio, per gli immobili della categoria catastale C/2, C/6 e C/7, così come la categoria A, il moltiplicatore è 160. Fa eccezione la categoria A/10 per cui viene applicato un moltiplicatore pari a 80. Il valore del moltiplicatore è pari a 140, invece, per le categorie B, C/3, C/4 e C/5. La categoria D ha come moltiplicatore il valore 65, eccetto D/5 che presenta moltiplicatore pari a 80.
Base imponibile Imu aree fabbricabili e terreni agricoli
Sempre in base a quanto riportato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la base imponibile delle aree fabbricabili è formata dal:
“valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
-
zona territoriale di ubicazione;
-
indice di edificabilità;
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destinazione d’uso consentita;
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oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
-
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
I singoli Comuni possono definire periodicamente, attraverso un proprio regolamento, i valori venali. Per quanto riguarda i terreni agricoli e quelli non coltivati, invece, la base imponibile si ottiene applicando un moltiplicatore pari a 135 al valore del reddito dominicale che risulta in catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%.
Tenendo in considerazione i parametri finora illustrati, quindi, è possibile definire la base imponibile Imu. In caso di dubbi, comunque, vi consigliamo sempre di rivolgervi alle sedi competenti del comune di riferimento oppure a un Caf per avere maggior delucidazioni in merito.