In caso di infortunio grave del commercialista, cosa succede rispetto gli adempimenti, versamenti e dichiarazioni fiscali, per i quali il contribuente aveva dato specifico mandato? A questa domanda ha dato riscontro l’Agenzia delle entrate con la risposta n°248 del 13 marzo.
La questione deve essere analizzata rispetto a quelle che sono le previsioni di cui ai commi dal 927 al 944, legge 234/2021, Legge di bilancio 2022, che hanno introdotto una forma di tutela sia per il contribuente sia per il commercialista laddove quest’ultimo sia costretto a ricovero in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico.
La risposta n°248 del 13 marzo
Il caso analizzato dall’Agenzia delle entrate riguarda un commercialista che è stato costretto al ricovero in ospedale e successivo intervento chirurgico; al momento delle dimissioni, dodici giorni dopo, il professionista ha scelto di effettuare la riabilitazione, prescritta dai sanitari, presso il proprio domicilio.
Detto ciò, il professionista ha chiesto lumi sul corretto comportamento da tenere per sfruttare la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari per i quali è stato incaricato dai propri clienti, così come prevista dall’articolo 1, commi dal 927 al 944, legge 234/2021.
La sospensione degli adempimenti per il commercialista infortunato
Il comma 929 della legge citata dispone quanto segue:
«In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento».
Dunque, gli adempimenti tributari che il professionista avrebbe dovuto effettuare per i propri clienti, in scadenza nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento (ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero) sono sospesi.
I termini per effettuare gli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Da qui, gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944, devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
La sospensione è subordinata al fatto che il mandato che il cliente ha dato al professionista, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante sia «consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate; dunque anche tramite pec.
La sospensione dovrebbe riguardare anche la domanda di rottamazione-quater.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate possono essere così riassunti:
- non possono beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni decorrenti dall’evento (ad esempio ricovero), ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio;
- la sospensione opera a partire dalla data ordinaria di scadenza dell’adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari;
- gli adempimenti devono essere eseguiti al trentunesimo giorno (30+1).
Un esempio pratico
Il caso analizzato dall’Agenzia delle entrate era il seguente: giorno dell’infortunio, 11 giugno 2022; adempimenti sospesi: tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (sessanta giorni dall’11 giugno 2022); data di conclusione delle cure: 26 ottobre 2022; data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi: 26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022).
Entro tale ultima data, l’Agenzia delle entrate può essere informata dell’accaduto.
In riferimento alla scadenza per il versamento del saldo delle imposte e dell’acconto, la sospensione opererà nei seguenti termini:
- termine ordinario per il versamento senza maggiorazione: 30 giugno 2022;
- periodo di sospensione del versamento: dal 30 giugno al 25 novembre 2022;
- termine finale di esecuzione del versamento: 26 novembre 2022.
Laddove l’istante avesse voluto rateizzare il saldo delle imposte sui redditi, trattandosi di un contribuente titolare di partita IVA, il 26 novembre 2022 avrebbe costituito il termine per il versamento, senza la maggiorazione, delle rate del 30 giugno 2022 e del 18 luglio 2022, mentre la rata del 22 agosto 2022, 16 settembre 2022 e 22
ottobre 2022 non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione.