Compensazione crediti fiscali: la Cassazione conferma l’indebita orizzontale

La Cassazione conferma che la compensazione indebita dei crediti fiscali si configura anche in ambito di compensazione orizzontale
2 giorni fa
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compensazione crediti fiscali
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La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3374/2025, ha fornito un’ulteriore conferma in merito alla configurazione del reato di compensazione indebita dei crediti fiscali come disciplinato dall’articolo 10-quater del D.lgs. n. 74/2000.

Secondo la Suprema Corte, questa fattispecie si verifica non solo nei casi di compensazione verticale, ma anche quando il contribuente utilizza crediti inesistenti in compensazione orizzontale per estinguere obbligazioni di natura diversa, come ad esempio contributi previdenziali o debiti verso l’INPS.

Compensazione crediti fiscali: il caso esaminato dalla Cassazione

L’iter giudiziario trae origine dal ricorso presentato da un contribuente condannato per aver compensato crediti IRAP inesistenti con debiti contributivi.

La sua difesa si è basata sull’interpretazione secondo cui la norma sanzionatoria avrebbe dovuto applicarsi esclusivamente alla compensazione verticale, ossia quella relativa alla stessa tipologia di tributo. Tuttavia, la Corte ha respinto tale tesi, chiarendo che anche la compensazione orizzontale, se effettuata con crediti inesistenti, rientra nel perimetro delle condotte penalmente rilevanti.

La questione si presenta come occasione per ripercorrere la normativa riferita alla compensazione dei crediti fiscali e alle violazioni che si configurano in questo campo.

Distinzione tra verticale e orizzontale

In primi occorre ricordare che il sistema fiscale italiano distingue due tipologie di compensazione dei crediti fiscali:

  • compensazione verticale: si verifica quando il credito d’imposta viene utilizzato per ridurre un debito della stessa natura (ad esempio, IVA a credito utilizzata per compensare IVA a debito; credito IRPEF compensato con un debito IRPEF);
  • compensazione orizzontale: si realizza quando il credito viene impiegato per estinguere obbligazioni di natura differente, come nel caso dell’utilizzo di un credito IRAP per il pagamento di contributi previdenziali, utilizzo del credito IRPEF per pagare il debito IVA.

Indipendentemente dalla tipologia di compensazione applicata, il legislatore ha chiarito che l’utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti comporta conseguenze di natura penale.

Chiarimenti normativi con il D.lgs. n. 87/2024

Il D.lgs. n. 87/2024 ha apportato un’importante precisazione normativa, distinguendo in modo puntuale due categorie di crediti fiscali irregolari:

  • crediti inesistenti: si tratta di crediti privi fin dall’origine dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla normativa. In pratica, non sono mai stati validamente maturati dal contribuente;
  • crediti non spettanti: sono crediti reali ma utilizzati in modo non conforme alle disposizioni di legge o oltre i limiti normativi consentiti.

Differenze tra credito inesistente e credito non spettante

Il decreto legislativo ha recepito e codificato un principio fondamentale già emerso in ambito giurisprudenziale: mentre un credito inesistente non ha alcun fondamento giuridico sin dalla sua origine, un credito non spettante esiste formalmente ma è utilizzato in violazione delle norme fiscali vigenti.

Questa distinzione è fondamentale non solo sul piano interpretativo, ma anche per le conseguenze sanzionatorie che ne derivano. Il legislatore ha introdotto un sistema sanzionatorio differenziato per le due tipologie di compensazione indebita dei crediti fiscali:

  • sanzione del 70% per l’utilizzo di crediti inesistenti, con un possibile aggravamento in caso di frode;
  • sanzione del 25% per i crediti non spettanti.

Questo impianto sanzionatorio è pensato per colpire in maniera più severa i comportamenti fraudolenti legati all’uso di crediti inesistenti. Mentre è prevista una punizione meno pesante per l’uso irregolare di crediti comunque esistenti.

Il termine entro cui l’amministrazione finanziaria può contestare l’irregolarità varia a seconda della tipologia di credito utilizzato in modo indebito: 5 anni per i crediti non spettanti; 8 anni per i crediti inesistenti. Questa differenziazione tiene conto della maggiore gravità dell’illecito legato ai crediti inesistenti, che giustifica un arco temporale più ampio per l’accertamento e la contestazione.

Indebita compensazione crediti fiscali: conclusioni

La sentenza della Corte di Cassazione n. 3374/2025 ribadisce l’orientamento secondo cui il reato di compensazione indebita non riguarda esclusivamente la compensazione verticale. Ma si estende anche a quella orizzontale, qualora siano utilizzati crediti fiscali inesistenti. Il D.lgs. n. 87/2024 ha contribuito a chiarire la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, con un corollario di sanzioni e termini di decadenza differenziati in base alla gravità dell’irregolarità commessa.

La normativa e la giurisprudenza dimostrano quindi una crescente attenzione nei confronti delle pratiche abusive di compensazione, rafforzando i meccanismi di controllo e le sanzioni per scoraggiare comportamenti fraudolenti. L’approccio normativo attuale mira a garantire una maggiore equità fiscale e a tutelare l’integrità del sistema tributario.

Riassumendo

  • La Cassazione conferma che la compensazione indebita dei crediti fiscali si applica anche alla compensazione orizzontale.
  • Un contribuente è stato condannato per aver compensato crediti IRAP inesistenti con debiti contributivi.
  • Il D.lgs. n. 87/2024 distingue tra crediti inesistenti e crediti non spettanti.
  • Sanzioni: 70% per crediti inesistenti, 25% per crediti non spettanti.
  • Termini di decadenza: 5 anni per crediti non spettanti, 8 anni per crediti inesistenti.
  • La normativa rafforza i controlli per prevenire abusi nel sistema di compensazione fiscale.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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