Aumenta, per il solo anno 2021, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
A sancirlo è l’art. 22 del decreto Sostegni bis, approvato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 e contenente nuove misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Limite ordinario e deroghe alle compensazioni in F24
L’art. 34 comma 1 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000) stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi per compensazioni in F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare.
Per il solo anno 2020, l’art. 147 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) ha innalzato il citato limite a 1 milione di euro.
Ora il decreto Sostegni bis, interviene con un ulteriore innalzamento, limitatamente all’anno 2021, portandolo a 2 milioni di euro. Dunque riepilogando, il limite di compensazioni in F24 o rimborsi, è fissato, per ciascun anno solare in:
- 700.000 euro (limite ordinario)
- 1 milione di euro per il 2020 (limite in deroga a quello ordinario)
- 2 milioni di euro per il 2021 (limite in deroga a quello ordinario).
Modello F24: modalità di presentazione al pagamento
Per completezza informativa, ricordiamo, quali sono le modalità di presentazione al pagamento del Modello F24. A riguardo, occorre distinguere a seconda che trattasi di soggetti NON titolari o titolari di partita IVA.
L’attuale quadro normativo, prevede, per i soggetti NON titolari di partita IVA, le seguenti regole:
- se nel Modello F24 sono presenti crediti compensati, occorre presentarlo esclusivamente in modalità telematica tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (non è ammesso l’home banking o internet banking);
- se nel Modello F24 non sono presenti crediti compensati, la presentazione può avvenire secondo tre modalità:
- telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate
- telematicamente tramite servizi di home banking o internet banking
- cartaceamente presso poste o banche.
Laddove, invece, si tratti di soggetti con partita IVA, la normativa attuale stabilisce che:
- se nel Modello F24 sono presenti crediti compensati, occorre presentarlo esclusivamente in modalità telematica tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (non è ammesso l’home banking o internet banking);
- se nel Modello F24 non sono presenti crediti compensati, la presentazione può avvenire secondo due modalità:
- telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate
- telematicamente tramite servizi di home banking o internet banking.
Per i titolari di partita IVA, dunque, non è ammessa la presentazione cartacea del Modello F24.
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