Come comportarsi quando arriva un atto dal Tribunale?

Come comportarsi se il postino ci consegna una busta verde o bussa alla porta l'ufficiale giudiziario per consegnarci un atto dal Tribunale? Vediamo insieme cosa fare in questi casi.
8 anni fa
2 minuti di lettura
pensioni
Foto © Licenza Creative Commons

Atto dal Tribunale: citazione o intimazione a testimoniare

Citazione a testimoniare, qualcuno vi chiede di andare a testimoniare davanti al giudice. In questo caso non c’è bisogno di un avvocato, dovete presentarvi in udienza alla data indicata nell’atto di citazione. Se non vi presentate, il giudice potrà disporre l’accompagnamento coattivo con forza pubblica.

 Atto dal Tribunale: atto di precetto

L’atto di precetto e una intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l’inizio dell’esecuzione forzata. L’art.

480 del codice di procedura civile lo definisce come “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni“.
In questi casi l’avvocato può servire per concordare una dilazione del pagamento mettendosi in contatto con l’avvocato della controparte. Se ritene che tale debito non è dovuto, allora l’avvocato dovrà presentare un’atto di opposizione.

Atto dal Tribunale: intimazione di sfratto

Il locatore può agire con l’atto di intimazione di sfratto per morosità per il pagamento dei canoni scaduti.
All’udienza il Giudice potrà effettuare due diverse decisioni:

  • il conduttore si presenta e fa opposizione alla convalida; in questo caso il giudice potrà rinviare al giudizio ordinario l’esame delle cause di opposizione e decidere, di concedere subito al proprietario ordinanza di rilascio dell’immobile;
  •  il conduttore si presenta e salda la morosità o chiede al giudice il “termine di grazia”, vale a dire un periodo entro cui saldare il proprio debito. Il giudice può assegnare un termine non superiore a 90 giorni, rinviando l’udienza a non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato;
  • il conduttore non si presenta o si presenta e non fa opposizione, in questi casi il giudice, accertata che la morosità persiste, emetterà ordinanza di convalida di sfratto, fissando la data entro la quale ottenere il rilascio forzato dell’immobile mediante ufficiali giudiziari.

Una volta emessa l’ordinanza, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio, se il conduttore moroso non adempie entro il termine fissato dal giudice, il locatore, previa notifica dell’atto di precetto e decorso un termine non minore di 10 giorni, potrà procedere all’esecuzione forzata da parte dell’ufficiale giudiziario.

Consigliamo di leggere la nostra guida sulle sentenze

Articolo precedente

Mercatini Natale 2016 a Genova, Milano,Treviso e Roma per risparmiare

Articolo seguente

Offerte Tim e Vodafone Natale 2016: in regalo internet in 4G, chiamate illimitate e cinema