Atto dal Tribunale: citazione o intimazione a testimoniare
Citazione a testimoniare, qualcuno vi chiede di andare a testimoniare davanti al giudice. In questo caso non c’è bisogno di un avvocato, dovete presentarvi in udienza alla data indicata nell’atto di citazione. Se non vi presentate, il giudice potrà disporre l’accompagnamento coattivo con forza pubblica.
Atto dal Tribunale: atto di precetto
L’atto di precetto e una intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l’inizio dell’esecuzione forzata. L’art.
In questi casi l’avvocato può servire per concordare una dilazione del pagamento mettendosi in contatto con l’avvocato della controparte. Se ritene che tale debito non è dovuto, allora l’avvocato dovrà presentare un’atto di opposizione.
Atto dal Tribunale: intimazione di sfratto
Il locatore può agire con l’atto di intimazione di sfratto per morosità per il pagamento dei canoni scaduti.
All’udienza il Giudice potrà effettuare due diverse decisioni:
- il conduttore si presenta e fa opposizione alla convalida; in questo caso il giudice potrà rinviare al giudizio ordinario l’esame delle cause di opposizione e decidere, di concedere subito al proprietario ordinanza di rilascio dell’immobile;
- il conduttore si presenta e salda la morosità o chiede al giudice il “termine di grazia”, vale a dire un periodo entro cui saldare il proprio debito. Il giudice può assegnare un termine non superiore a 90 giorni, rinviando l’udienza a non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato;
- il conduttore non si presenta o si presenta e non fa opposizione, in questi casi il giudice, accertata che la morosità persiste, emetterà ordinanza di convalida di sfratto, fissando la data entro la quale ottenere il rilascio forzato dell’immobile mediante ufficiali giudiziari.
Una volta emessa l’ordinanza, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio, se il conduttore moroso non adempie entro il termine fissato dal giudice, il locatore, previa notifica dell’atto di precetto e decorso un termine non minore di 10 giorni, potrà procedere all’esecuzione forzata da parte dell’ufficiale giudiziario.
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