Il credito d’imposta per il riacquisto della 1° casa, spetta ai contribuenti che vogliono comprare casa usufruendo delle agevolazioni “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni.
Il credito d’imposta per il riacquisto della 1° casa
Il bonus per il riacquisto della prima casa è disciplinato dall’art. 7 commi 1 e 2 della Legge 448/1998. Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che intendono comprare case usufruendo delle agevolazioni “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni.
In base a quanto ribadito nella circolare n°7/E 2021:
l’agevolazione si applica anche con riferimento all’immobile in corso di costruzione, purché si tratti di unità immobiliari che, sulla base di criteri oggettivi, risultino astrattamente idonee al concreto soddisfacimento di esigenze abitative (Risoluzione 1.08. 2017, n. 107/E).
L’importo max spettante è ben definito dalla legislatore.
Nello specifico, il credito d’imposta spetta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’eccedenza rispetto a quanto pagato per il primo acquisto non può essere chiesta a rimborso.
Dunque: l’importo del credito d’imposta è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto.
Il credito d’imposta va inserito in dichiarazione dei redditi.
Se si acquista la prima casa prima di vendere l’immobile già posseduto
In base a quanto detto sopra, il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta ai contribuenti che acquistano un immobile usufruendo dei benefici “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le stesse agevolazioni. Attenzione, in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 55, della legge n.
Su tale ultima scadenza, con l’art.24 del d.L. 23/2020, decreto Liquidità, è stata prevista:
- la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 dei termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere le agevolazioni prima casa o
- per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Pertanto, i termini entro i quali bisogna porre in essere gli adempimenti necessari per non perdere le agevolazioni prima casa (e per il credito d’imposta in esame) riprenderanno/inizieranno a decorrere dal 1° gennaio 2022.