L’omessa violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali, può comportare l’applicazione della maxi sanzione per lavoro nero?
Ebbene, una risposta a tale domanda è stata fornita dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n°856/2022.
L’obbligo di preventiva comunicazione per il lavoro autonomo occasionale
Il D.L. 146/2021, post conversione in legge (nuovo comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021) ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività di impresa.
L’obbligo vale anche laddove la prestazione è effettuata da remoto.
La comunicazione deve essere effettuata riportando specifiche informazioni. Infatti, deve essere avere un certo contenuto.
In alcuni casi, la comunicazione può essere inviata anche tramite e-mail. Si veda la nota INL n° 881/2022.
Omessa comunicazione e maxi sanzione per lavoro nero
L’omessa violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali può comportare l’applicazione della maxi sanzione per lavoro nero?
Ebbene, una risposta a tale domanda è stata fornita dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n°856/2022.
In base alle indicazioni fornite dall’INL, la maxisanzione, potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni
autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione. Sempreché la
prestazione sia riconducibile al lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione.
A tal fine, saranno considerati elementi quali:
- il versamento della ritenuta d’acconto del 20% mediante F24 ovvero
- la circostanza che la prestazione autonoma risulti indicata sul modello 770 del committente;
- l’invio della certificazione unica.
Tali adempimenti dovranno essere assolti preventivamente rispetto all’accertamento ispettivo e riconducibili alla prestazione oggetto di verifica (cfr. ML nota n. 16920/2014; circc. n. 33/2009 e n. 38/2010).
Gli elementi citati permettono di verificare che i versamenti fiscali siano stati effettivamente eseguiti a favore di quel determinato lavoratore. Anche la verifica dei versamenti previdenziali sarà presa in considerazione. Infatti, una volta superata la soglia compensi dei 5.000 euro annui, il committente è altresì tenuto al versamento della relativa contribuzione alla Gestione separata INPS.
In relazione ai compensi che eccedono tale soglia.
Conclusioni
Se nel corso dell’attività ispettiva è verificato che i suddetti adempimenti o parte di essere sono stati effettuati si arriverà:
- alla semplice riqualificazione del rapporto di lavoro con applicazione delle conseguenti sanzioni e recuperi contributivi nonché
- con la eventuale adozione della diffida accertativa per la tutela della posizione retributiva del lavoratore.
In presenza della comunicazione preventiva, infine, è sempre esclusa l’applicazione della maxisanzione ricorrendo invece la sola riqualificazione del rapporto.