Comunicazione LIPE secondo trimestre 2020: regole di ravvedimento operoso in caso di omissioni o errori

In caso di omessa o incompleta comunicazione LIPE il legislatore ammette la possibilità del ravvedimento operoso. In questo articolo illustriamo le regole da seguire
4 anni fa
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Entro oggi, 16 settembre 2020, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione LIPE IVA riferita al secondo trimestre 2020. Chi salta la scadenza di oggi oppure dopo l’invio di oggi dovesse accorgersi di aver commesso errori, potrà rimediare ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

Le sanzioni piene per l’omessa o incompleta comunicazione LIPE

Vediamo, in primo luogo qual è il sistema sanzionatorio previsto dal legislatore in caso di omessa o errata comunicazione LIPE. La sanzione piena applicabile è quella prevista dall’art.

11, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 471 del 1997, ai sensi del quale, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è punita:

con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. Tuttavia, se la comunicazione LIPE è inviata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, la sanzione si riduce a metà (quindi, va da 250 euro a 1.000 euro).

E’, comunque, stabilito che se la correzione di una comunicazione LIPE avvenga entro lo stesso termine di scadenza, non troverà applicazione alcuna sanzione (è il caso ad esempio di un contribuente che abbia inviato una LIPE del secondo trimestre 2020 il 2 settembre scorso e dopo si è accorto di aver omesso in essa dei dati. Questi, potrà inviarne una sostitutiva entro oggi, ossia entro il termine ordinario di scadenza, e non sarà soggetto a sanzione).

Il ravvedimento operoso per la comunicazione LIPE

Se il contribuente ha omesso di inviare la comunicazione LIPE entro il termine ordinario oppure dopo averla inviata si dovesse accorgere di aver commesso degli errori e vuole correggerli nonostante sia già trascorso il termine ordinario di invio, potrà rimediare ricorrendo al ravvedimento operoso che gli permetterà di pagare spontaneamente una sanzione ridotta rispetto a quella piena di cui al paragrafo precedente.

In altre parole chi entro oggi non dovesse inviare la comunicazione LIPE del secondo trimestre 2020 oppure chi da domani dovesse accorgersi di aver inviato oggi una comunicazione LIPE del secondo trimestre 2020 incompleta o errata, potrà rimediare inviando la comunicazione LIPE omessa o corretta e versando una sanzione ridotta applicando le riduzioni da ravvedimento di cui all’art.

13 D. Lgs. n. 472 del 1997.

Come si evince dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E del 2017, l’invio della comunicazione LIPE omessa o corretta ed il versamento della sanzione ridotta possono anche non essere contestuale. Pertanto, occorre distinguere a seconda del momento in cui si invia la comunicazione LIPE omessa o corretta (ossia entro i primi 15 giorni dal termine ordinario oppure oltre) e del momento in cui si decide di versare la sanzione.

Omessa o errata comunicazione LIPE secondo trimestre 2020: invio nei primi 15 giorni

Laddove il contribuente invii una comunicazione LIPE del secondo trimestre 2020 omessa o errata e lo faccia entro i primi 15 giorni dal 16 settembre 2020 (quindi entro il 1° ottobre 2020), ai fini del ravvedimento operoso occorre prendere a riferimento la sanzione di 250 euro e su questa applicare le riduzioni da ravvedimento a seconda del momento in cui si versa la sanzione medesima.

Quindi, in caso di invio di una comunicazione LIPE secondo trimestre 2020 omessa o corretta entro il 1° ottobre 2020, la sanzione con ravvedimento da versare sarà:

  • 27,78 euro (ossia 1/9 di 250 euro), se si versa entro 90 giorni dal 16 settembre 2020;
  • 31,25 euro (ossia 1/8 di 250 euro), se si versa entro il 30 aprile 2021 (termine di presentazione del Modello IVA/2021 riferito all’anno d’imposta 2020);
  • 35,71 euro (ossia 1/7 di 250 euro), se si versa entro il 30 aprile 2022 (termine di presentazione del Modello IVA/2022 riferito all’anno d’imposta 2021);
  • 41,67 euro (ossia 1/6 di 250 euro), se si versa entro il 31 dicembre 2026 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972)
  • 50 euro (1/5 di 250 euro), se si versa entro la notifica dell’atto impositivo.

Per il versamento della sanzione si utilizza il codice tributo 8911.

Omessa o errata comunicazione LIPE secondo trimestre 2020: invio oltre primi 15 giorni

Se, invece, il contribuente invia una comunicazione LIPE del secondo trimestre 2020 omessa o errata e lo fa oltre i primi 15 giorni dal 16 settembre 2020 (quindi oltre il 1° ottobre 2020), ai fini del ravvedimento operoso occorre prendere a riferimento la sanzione di 500 euro e su questa applicare le riduzioni da ravvedimento a seconda del momento in cui si versa la sanzione stessa.

Quindi, in caso di invio di una comunicazione LIPE secondo trimestre 2020 omessa o corretta oltre il 1° ottobre 2020, la sanzione con ravvedimento da versare sarà:

  • 55,56 euro (ossia 1/9 di 500 euro), se si versa entro 90 giorni dal 16 settembre 2020
  • 62,50 euro (ossia 1/8 di 500 euro), se si versa entro il 30 aprile 2021 (termine di presentazione del Modello IVA/2021 riferito all’anno d’imposta 2020);
  • 71,43 euro (ossia 1/7 di 500 euro), se si versa entro il 30 aprile 2022 (termine di presentazione del Modello IVA/2022 riferito all’anno d’imposta 2021);
  • 83,83 euro (ossia 1/6 di 500 euro), se si versa entro il 31 dicembre 2026 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972)
  • 100 euro (1/5 di 500 euro), se si versa entro la notifica dell’atto impositivo.

Anche in questo caso, per il versamento della sanzione si utilizza il codice tributo 8911.

Fonti e collegamenti esterni:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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