L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n° 29 dell’11 gennaio 2022, ha analizzato le novità introdotte dal D.L 146/2021, c.d decreto fiscale, in materia di lavoro autonomo occasionale. Il riferimento è all’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività di impresa. L’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
La comunicazione deve contenere specifiche informazioni.
La comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale
La L.
Nello specifico, l’obbligo è stato introdotto con una modifica al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n° 29 dell’11 gennaio 2022 ha analizzato le novità in parola fornendo specifiche istruzioni operative.
Con la nota citata, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiaro che:
- l’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota (11 gennaio);
- per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Il contenuto della comunicazione
La nota in esame, individua nello specifico anche il contenuto della comunicazione preventiva.
In particolare, la comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta;
- l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Attenzione, è utile ricordare che l’obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, in relazione:
- agli incarichi verso i lavoratori autonomi occasionali,
- ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (redditi diversi).
Dunque l’obbligo non si estende all’impiego di professionisti che svolgono attività abituale con partita iva. Se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame.