Comunicazioni di irregolarità: il nuovo contenuto dopo il decreto Sostegni

Anche se la comunicazione di irregolarità ricevuta dal contribuente conterrà la definizione agevolata, è possibile agire con il ricorso
4 anni fa
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Con il decreto Sostegni (in considerazione dei gravi effetti derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni di volume d’affari nel 2020) sono arrivate novità circa il contenuto delle c.d. comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate.

Si tratta degli avvisi con cui l’Amministrazione finanziaria richiede ai contribuenti le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui agli art. 36-bis del D.

P.R. n. 600/1973 (Imposte sui redditi)) e art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (IVA).

Il decreto Sostegni, infatti, ha introdotto la “definizione agevolata” per tali comunicazioni se relative ai periodi ‘imposta 2017 e 2018 ed elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Comunicazioni di irregolarità: cos’è la definizione agevolata e a chi spetta

Non possono, tuttavia, accedere alla definizione agevolata tutti i contribuenti bensì solo i soggetti titolari di partita IVA che alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021) hanno subito una riduzione del volume d’affari nel 2020 superiore al 30% rispetto al volume dell’anno precedente come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA (per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si fa riferimento l’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La definizione agevolata in commento arriva insieme alla stessa comunicazione di irregolarità e si perfeziona versando, entro il termine indicato, l’imposta contestata e gli interessi (non si applicano, dunque, le sanzioni).

L’omesso versamento delle somme richieste nei termini indicati fa decadere il contribuente dal diritto alla definizione agevolata e farà scattare le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Comunicazione di irregolarità: cosa deve fare il contribuente che la riceve

Ricordiamo che le comunicazioni di irregolarità sono inviate ai contribuenti, con una delle seguenti modalità:

  • raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione
  • tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)
  • attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.

Una volta ricevuta la comunicazione, il contribuente:

  • se ritiene fondate le richieste dell’Amministrazione finanziaria, versa, entro i termini indicati, l’importo preteso (e se la comunicazione si riferisce agli anni d’imposta 2017 e/o 2018, può farlo godendo della definizione agevolata in commento)
  • laddove, invece, ritiene infondate le pretese dell’Agenzia delle Entrate, può
    • fornire le proprie ragioni ai relativi uffici (e se l’infondatezza è accertata, ottenere, quindi, che la comunicazione diventi “di regolarità”)
    • oppure agire dinanzi alla competente commissione tributaria, presentando ricorso.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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