Tra i soggetti ammessi a godere del superbonus 110% di cui al decreto Rilancio, vi rientra anche il condominio con riferimento agli interventi isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio (c.d. cappotto termico), nonché agli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.
La definizione di condominio e parti comuni nel superbonus 110%
Il legislatore, per gli interventi di isolamento termico espressamente si riferisce al “condominio” e non alle “parti comuni”.
“ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista. A tal fine si ricorda che il condominio costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile”.
Il singolo condomino non può sottrarsi alle spese necessarie al mantenimento della cosa comune e sarà tenuto a parteciparvi in base ai millesimi di proprietà.
Abbiamo detto che rientrano nel super bonus anche gli “interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati”.
Nell’ambito del beneficio in commento, per l’individuazione delle parti comuni interessate, dice l’Amministrazione finanziaria, occorre far riferimento all’articolo 1117 del codice civile, ai sensi del quale sono parti comuni, tra l’altro:
- il suolo su cui sorge l’edificio;
- i tetti e i lastrici solari
- nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
Il superbonus del 110% per il singolo condomino segue i millesimi di proprietà
Per gli interventi che danno diritto al superbonus 110% fatti sull’edificio condominiale (ad esempio il cappotto termico sull’involucro dell’intero condominio), e per quelli realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, sulla base del principio dettato al precedente paragrafo (di partecipazione alle spese), il singolo condomino ne usufruirà in ragione dei millesimi di proprietà.
Tutti gli adempimenti necessari a goderne saranno effettuati dall’amministratore di condominio, con la precisazione che per il condominio che, non avendone l’obbligo, non abbia nominato un amministratore non è tenuto a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione dello sgravio fiscale, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sull’edificio condominiale.
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