Concordato preventivo biennale e rottamazione cartelle. Conviene pagare la 5° rata?

Il 23 settembre scade la 5° rata della rottamazione, gli omessi pagamenti impattano sul concordato preventivo biennale
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1 settimana fa
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concordato preventivo biennale
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Il pagamento della 5° rata della rottamazione delle cartelle potrebbe avere delle conseguenze anche rispetto alla chance di adesione alla proposta di concordato preventivo biennale, CPB. Il motivo va ricercato nelle cause di esclusione dal CPB.

Con la circolare n°18/2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti rispetto al nuovo istituto inserito nella riforma fiscale.

Nel documento di prassi viene analizzata anche la causa ostativa legata alla presenza di  debiti tributari o debiti contributivi d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro.

Prima dell’adesione alla proposta di concordato è necessario che tali debiti siano portati sotto soglia di 5.000 euro.

Rispetto a tale limite ci potrebbero essere delle conseguenze negative laddove il contribuente che intenda aderire alla proposta di CPB abbia una rottamazione delle cartelle in corso.

Vediamo nello specifico qual è la connessione che c’è tra un omesso pagamento della 5° rata della rottamazione e l’adesione alla proposta di CPB.

Il concordato preventivo biennale. I debiti con il Fisco e le cause di esclusione

Tra le varie cause di esclusione dal concordato preventivo biennale ce n’è una che è legata alla presenza di debiti scaduti nei confronti del Fisco.

In particolare, l’art.10 del D.Lgs 13/2024, dispone che:

Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non piu’ soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, e’ inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Nella circolare n°18 sul CPB, l’Agenzia delle entrare ha evidenziato quali sono gli atti che rilevano ai fini della verifica della soglia di 5.000 euro.

Nello specifico, sono atti legati a tributi amministrati dal Fisco:

  •  atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici;
  •  cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che al 31 dicembre 2023 (nel caso di concordato per gli anni 2024 e 2025):

  • sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o
  • perché non più soggetti ad impugnazione.

Dunque si deve trattare di debiti scaduti. Non devono essere conteggiati quegli atti il cui termine di pagamento non sia ancora scaduto. Termini da verificare alla data del 31 dicembre.

CPB e rottamazione cartelle. Perchè conviene pagare la rata in scadenza?

Nella circolare n° 18, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che laddove il contribuente abbia debiti sopra la suddetta soglia può effettuare dei versamenti parziali per portare il debito sotto 5.000 euro. Ciò deve avvenire entro il 31 ottobre. Ossia prima dell’eventuale accettazione della proposta di concordato preventivo biennale. Dunque ci sono precise regole per accedere al concordato.

Nello stesso documento di prassi è evidenziato che:

Per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti che al 31 dicembre sono stati oggetto di uno degli istituti definitori del d.

lgs. 19 giugno 1997, n. 218 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cosiddetta tregua fiscale) che abbiano in corso un regolare pagamento rateale. 

In poche parole, l’Agenzia delle entrate ha affermato che ai fini della verifica della soglia di 5.000 euro non devono essere conteggiati i debiti oggetto di pace fiscale. Compresa la rottamazione delle cartelle anche se non è espressamente richiamata.

C’è un dubbio però, la regolarità della rateazione deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2023 (anno precedente proposta di CPB di quest’anno) oppure alla data di accettazione della proposta di concordato preventivo biennale.

E’ ragionevole pensare che la verifica debba essere effettuata in corso d’anno. In attesa di conferme ufficiali, il mancato o tardivo pagamento della 5° rata della rottamazione comporterebbe che il debito residuo vada conteggiato ai fini della verifica della soglia di 5.000 euro.

Ecco perchè per chi ha intenzione di aderire alla proposta di concordato preventivo biennale, pagare la rata in scadenza al 23 settembre potrebbe diventare cruciale. In tal modo si evita che il debito oggetto di pace fiscale concorra al limite di 5.000 euro.

Riassumendo.

  • Il concordato preventivo biennale è precluso per chi ha debiti tributari o contributivi oltre soglia di 5.000 euro;
  • non concorrono a tale soglia i debiti per i quali c’è la pace fiscale in corso;
  • anche la rottamazione delle cartelle permette di escludere il debito rottamato dal conteggio di 5.000 euro;
  • sarà necessario pagare la 5° rata della sanatoria per aderire al CPB.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

1 Comment

  1. Posso pagare parzialmente la 5 rata il 23 settembre ed il saldo l’ 1 di ottobre senza perdere il beneficio della rottamazione quater dovendo pagare l’ ultima rata il 30 di novembre.Grazie se potete farmi sapere come comportarmi.

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