L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le prime FAQ sul concordato preventivo biennale. I chiarimenti fanno seguito alle indicazioni operative contenute nella recente circolare n°18/e.
Diverse gli aspetti che sono stati oggetto di chiarimento. Tra questi: il calcolo degli acconti e dell’imposta sostitutiva, il superamento delle soglie di ricavi/compensi nel regime forfettario, le cause di esclusione dal CPB, ecc.
Vediamo nello specifico quali sono i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate.
Il calcolo degli acconti nel concordato preventivo biennale
Per i periodi di imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare a un’imposta sostitutiva la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato.
Ad esempio reddito 2023 pari a 20.000, reddito concordato per il 2024 pari a 25.000. La tassazione con l’imposta sostitutiva riguarda la differenza ossia 5.000 euro.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’opzione per la tassazione sostitutiva può essere fatta anche per uno solo dei due anni di adesione al CPB.
Inoltre se l’adesione al CPB riguarda l’impresa familiare i versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati dai collaboratori dell’impresa familiare pro quota.
Ancora, è previsto il versamento di una maggiorazione del 10% sugli acconti di novembre se versati con il metodo storico.
Nelle FAQ sul CPB viene chiarito che laddove il contribuente non sia tenuto al versamento degli acconti secondo le regole ordinarie, l’opzione per la sostitutiva comporta comunque il versamento dell’acconto di novembre con la maggiorazione del 10%.
Concordato preventivo biennale. I chiarimenti per il regime forfettario
Alcuni chiarimenti hanno riguardato anche il CPB applicato ai forfettari.
Non decade dal CPB ossia dalla proposta reddituale fatta dal Fisco anche il forfettario che nel 2024 ha percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro.
In questo caso, il forfettario potrà comunque:
- optare per la tassazione sostitutiva per l’eccedenza come sopra individuata (vedi esempio 1° pr.);
- sulla parte di redditi rimanente (differenza tra reddito concordato e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva cd “parte eccedente”) applicherà la tassazione Irpef.
Ancora, il contribuente forfetario che ha superato la soglia di euro 100.000 di ricavi o compensi nel 2023 e di conseguenza applica gli ISA per il medesimo periodo d’imposta, può accedere al CPB.
La causa ostativa per la presenza di debiti pari o superiori a 5.000 euro
Un ulteriore chiarimento ha riguardato la verifica della causa ostativa relativa alla presenza di debiti tributari e contributivi pari o superiori a 5.000 euro.
A tal proposito, c’è da dire che possono, comunque, accedere al CPB i contribuenti che hanno estinto i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e i debiti contributivi se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro.
Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione. Naturalmente si deve trattare di rateazioni ancora in essere ossia non decadute.
A ogni modo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’importo di 5.000 euro deve essere:
- verificato alla data del 31 dicembre 2023 (per il CPB 2024 e 2025) e
- calcolato complessivamente ossia tenendo conto sia dei debiti contributivi che dei debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Ad esempio, se un commerciante ha un avviso INPS scaduto per 2.000 euro e una cartella post controllo automatico delle dichiarazioni per 3.500 euro non potrà accedere al concordato preventivo biennale. Ammenoché entro il 31 ottobre ossia prima dell’accettazione della proposta del Fisco estingua tutto il debito o solo la parte che eccede 5.000 euro (4.999 in realtà).
Riassumendo.
- L’Agenzia delle entrata ha pubblicato alcune FAQ sul concordato preventivo biennale;
- l’ADE ha analizzato il calcolo degli acconti e dell’imposta sostitutiva, il superamento delle soglie di ricavi/compensi nel regime forfettario, le cause di esclusione dal CPB;
- il contribuente forfetario che ha superato nel 2023 la soglia di euro 100.000 può accedere al CPB;
- nel limite di 5.000 euro di debiti che precludono l’accesso al concordato non devono essere conteggiate le cartelle rateizzate.