Nella giornata del 17 settembre, l’Agenzia delle entrata ha pubblicato la circolare n°18 del 2024 con la quale ha fornito i primi chiarimenti sul concordato preventivo biennale. Da quest’anno grazie alla riforma fiscale società e partite iva possono accordarsi preventivamente con il Fisco sul reddito da dichiarare conoscendo in anticipo le imposte che dovranno versare allo Stato.
Tale chance riguarda anche i contribuenti in regime forfettario.
Per loro però al momento il CPB è solo sperimentale. Infatti se i soggetti ISA entro il 31 ottobre potranno accettare la proposta del Fisco per il 2024 e il 2025, per i forfettari l’accordo varrà solo per il 2024.
La circolare dell’Agenzia delle entrate si compone di 4 parti: la prima, introduttiva, descrive gli aspetti generali del del Cpb, validi sia per i forfettari sia per i soggetti ISA. la seconda che illustra distintamente le disposizioni rispettivamente riferibili ai contribuenti che applicano gli Isa e a quelli forfettari; una terza parte dedicata alle attività di controllo; una parte, conclusiva, in cui sono forniti chiarimenti su quesiti dalle Organizzazioni di categoria, case produttrici di software gestionali per gli adempimenti fiscali e organi di stampa (paragrafo 6).
Il concordato preventivo biennale. Le cause ostative
La prima parte della circolare individua in primis le condizioni al verificarsi delle quali è inibita l’adesione al CPb (vedi D.Lgs n°13/2024). Parliamo delle c.d. cause ostative.
Rientrano nelle principali cause ostative:
- la presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. La norma chiarisce in proposito che deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.Non concorrono, altresì, alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
- non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
- aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari).
Secondo l’Agenzia delle entrate la presenza di una delle suddette condizioni è spia di scarsa affidabilità del contribuente. Il che minerebbe al rapporto di trasparenza Fisco-contribuente alla base del concordato.
La verifica del limite di 5.000. La cartella rottamata non conta
In riferimento al limite di debiti pari a 5.000 euro, il contribuente ha sempre la chance di effettuare dei versamenti per ridurre il monte debitorio sotto tale soglia. Ciò deve avvenire prima dell’accettazione della proposta.
Attenzione, nella circolare n°18/2024 sul concordato preventivo biennale viene specificato che:
non rilevano dunque i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente.
Non rileva neppure una cartella che è oggetto di rottamazione-quater o rateazione ordinaria.
Come viene determinata la proposta di CPB?
Il fisco impacchetta una proposta di concordato sulla base di una specifica metodologia. Questa può essere riferita sia al reddito da lavoro autonomo sia al reddito di impresa.
Per quanto riguarda i soggetti ISA, i redditi da lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, del TUIR), non comprendono i valori relativi a:
- plusvalenze e minusvalenze;
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;
- ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale.
In riferimento ai redditi d’impresa non sono considerate: le plusvalenze e le sopravvenienze attive; le minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti; gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in società.
Al netto delle suddette voci, il reddito concordato deve essere almeno pari a 2.000 euro.
Nel caso di società di persone o di capitali con “trasparenza” il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.
Sui redditi prodotti in più non si pagano imposte
Uno dei vantaggi del concordato preventivo biennale è che le imposte si pagano solo sul reddito concordato. Per fare un esempio, se Tizio, titolare di un’impresa individuale accetta una proposta di CPB pari a 30.000 euro ma poi consegue redditi per 40.000, sullo scarto di 10.000 non paga alcuna imposta. Stesso discorso vale se poi il reddito conseguito è inferiore a quello oggetto di CPB. Le imposte da pagare sono quelle oggetto di accordo.
Lo stesso contribuente potrà decidere di pagare i contributi INPS eccedenti il minimale su 40.000 e non su 30.000.
Si deve tenere conto anche degli effetti del CPB sull’ISEE.
Sul reddito concordato si paga un’imposta sostitutiva
Sul Reddito concordato, per la parte che eccede quanto dichiarato nell’anno precedente a quello di adesione alla proposta, i soggetti ISA possono pagare un’imposta sostitutiva. La tassazione diminuisce in funzione della pagella fiscale del contribuente ottenuta nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato:
Più alto è il punteggio ISA raggiunto dal contribuente, più bassa è l’aliquota dell’imposta sostitutiva.
In particolare, si applicherà la seguente percentuale:
- 10% con punteggio ISA pari o superiore a 8;
- 12% con ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15% con punteggio iSA inferiore a 6.
In caso di rinnovo del concordato, il parametro di riferimento per l’individuazione dell’eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva è il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato.
Riassumendo…
- Con la circolare n°18, l’ADE ha fornito i primi chiarimenti sul CPB;
- l’adesione al CPB dovrà avvenire entro il 31 ottobre prossimo;
- non è possibile aderire con una dichiarazione integrativa.