In Redazione di Investire Oggi abbiamo ricevuto un quesito molto interessante sul regime forfetario rispetto al nuovo concordato preventivo biennale.
“Buongiorno, sto sentendo tanto parlare del nuovo concordato preventivo biennale previsto nella riforma fiscale. A tal proposito avrei una specifica domanda da porvi. Posto che il contribuente anche in regime forfetario può accordarsi preventivamente con il Fisco sul reddito e dunque sulle imposte da versare per due periodi d’imposta consecutivi (accordo rinnovabile), laddove poi il reddito effettivamente conseguito si discosti da quello oggetto di accordo, ai fini ISEE, quale reddito rileverà? Quello “concordato” o quello effettivo? Grazie.
Il concordato preventivo biennale
Il Governo ha approvato un decreto legislativo di riforma fiscale che prevede nuove disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.
Il decreto, come da linee di intervento fissate nella Legge di delega al Governo per la riforma fiscale (vedi L.n°11/2023), prevede il c.d. concordato preventivo biennale.
Il concordato si applica anche ai contribuenti in regime forfettario.
Rispetto a tali titolari di partita iva, sono previste delle disposizioni ad hoc ossia di raccordo rispetto alle regole generali di concordato preventivo biennale fissate per i soggetti ISA effettivi.
Detto ciò, l’art.7 del nuovo D.Lgs di riforma fiscale prevede che:
Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Si ponga attenzione al fatto che per i forfettari (e non solo), l’accesso al concordato comporta che:
- il reddito assoggettato a imposizione non sia inferiore a 2.000 euro;
- maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini delle imposte da versare e dei contributi previdenziali;
- l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
L’adesione al concordato deve avvenire entro il 30 giugno.
Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono cause di esclusione l’Agenzia delle entrate formulerà, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo.
Concordato preventivo biennale. Quale reddito rileva ai fini ISEE?
Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo al quesito riportato in premessa.
Partiamo dal presupposto che il reddito prodotto dal contribuente in regime forfettario unitamente al reddito complessivo Irpef, concorre ai fini:
- della qualifica di familiare a carico;
- ai fini della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia e più in generale ai fini della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Naturalmente il reddito prodotto in regime forfettario non concorre ai fini della spettanza delle detrazioni per “tipologia di reddito” (lavoro dipendente), ex art.13 del DPR 917/86, TUIR.
Detto ciò, ritornando al concordato, nel nuovo decreto legislativo di riforma fiscale viene previsto che:
Agli effetti del presente decreto, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
Nei fatti, ai fini ISEE rileverà il reddito effettivamente prodotto e non quello oggetto di concordato con il Fisco.
Riassumendo…
- Il Governo ha approvato un decreto legislativo che introduce concordato preventivo biennale;
- il nuovo istituto fiscale si applica anche ai contribuenti in regime forfettario;
- ai fini ISEE rileverà il reddito effettivamente prodotto e non quello oggetto di concordato con il Fisco.