Cambia il rapporto tra Fisco e contribuente o quantomeno, come si suol dire, patti chiari e amicizia lunga. Sembra proprio questo il motto del nuovo concordato preventivo biennale previsto nella legge di delega al Governo per la riforma fiscale e ora definito nella procedura e nella sostanza con il nuovo D.lgs approvato dal Governo in data 3 novembre. Decreto che introduce nuove disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.
Il decreto individua i soggetti, potenziali beneficiari del concordato biennale soffermandosi anche sulle situazioni oggettive che escludono l’applicazione ossia i vantaggi del nuovo istituto fiscale inserito nella riforma.
Il concordato preventivo biennale
Il nuovo concordato preventivo biennale mette un nuovo tassello al rapporto tra Fisco e contribuente.
Fino ad oggi, trovare un accordo in anticipo con il Fisco sui redditi da dichiarare sembrava un’utopia.
Con la riforma fiscale non sarà più così. Infatti, sulla base delle informazioni disponibili in anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate proporrà un accordo preventivo al contribuente.
La proposta di accordo ha l’obiettivo di individuare in anticipo, per due anni consecutivi, il reddito di impresa o di professione prodotto. Se il contribuente lo ritiene opportuno può aderire alla proposta di accordo. Fermo restando che rimangono in essere tutti gli obblighi documentali, dichiarativi e e contabili previsti dalla legge. L’adesione al concordato dovrà avvenire entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In tal modo, l’imprenditore o il professionista può sapere in anticipo quale sarà la sua base imponibile e l’imposta che andrà a pagare negli anni oggetto di accordo. Godendo anche di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all’acconto e al saldo in scadenza di norma al 30 giugno.
La chance di concordato preventivo biennale riguarda i soggetti ISA che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti quali: l’aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro.
Anche i contribuenti in regime forfetario possono sfruttare il concordato biennale.
Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato. Potrebbe essere una causa di decadenza, uno scostamento significavo del reddito conseguito rispetto a quello oggetto di accordo.
Il decreto fissa anche le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e disciplina l’ipotesi: di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato.
Concordato preventivo biennale
Chi aderisce alla proposta di concordato avrà una serie di vantaggi.
Ad esempio, otterrà:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011;
- ecc.
Limiti di esonero che saranno rivisti verso l’alto grazie ad un ulteriore decreto di attuazione della riforma fiscale.
Concordato preventivo biennale. Tutti i casi in cui non si applica
Il decreto approvato dal Governo individua i soggetti, potenziali beneficiari del concordato biennale, soffermandosi anche sulle situazioni oggettive che escludono l’applicazione.
Ebbene, le seguenti situazione oggettive non consentono l’applicazione del concordato preventivo:
- la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti;
- la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e Iva, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti.
Dunque, nelle siffatte ipotesi è esclusa la possibilità di trovare un accordo con il Fisco sui redditi da dichiarare.
Riassumendo…
- Nella riforma fiscale è previsto il c.d. concordato preventivo biennale;
- l’imprenditore o il professionista può sapere in anticipo quale sarà la sua base imponibile e l’imposta (redditi e Irap eventuale) che andrà a pagare negli anni oggetto di accordo;
- anche i contribuenti in regime forfetario possono sfruttare il concordato biennale.