La prima stagione del concordato preventivo biennale è finalmente partita; infatti, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti ISA effettivi e non i software per il calcolo della proposta di reddito e per la sua accettazione. Anche i contribuenti in regime forfettario possono sfruttare la chance di concordato preventivo. Che poi questa sia conveniente o meno, è un altro discorso.
Detto ciò, i soggetti ISA quest’anno possono accordarsi sul reddito da dichiarare nel 2024 e nel 2025. I forfettari solo per il 2024 e in via sperimentale.
Da qui è lecito chiedersi, ai fini ISEE, quale sia il reddito di riferimento da prendere in considerazione: quello effettivamente prodotto o quello che risulta dall’accordo con il Fisco.
Il concordato preventivo biennale
Il concordato preventivo biennale è stato la grande novità della riforma fiscale. Infatti è stato introdotto con il decreto delegato n°13/2024.
E’ stato un percorso abbastanza lungo che comunque ha portato ad un nuovo strumento fiscale che cambia forse in meglio i rapporti tra fisco e contribuente. In pratica il contribuente e l’Agenzia delle entrate si accordano prima sul reddito da dichiarare. L’accordo ha ad oggetto due anni consecutivi e può essere rinnovato.
Per i forfettari dura solo un anno: per il 2024. Non è ancora sicuro se ci sarà o meno un’estensione per gli anni successivi. Forse il punto di domanda è se il sistema di calcolo della proposta di reddito previsto per i forfettari sia abbastanza inclusivo delle variabili più importanti che possono portare ad un reddito proposto attendibile o meno. Per i soggetti ISA effettivi invece la base di calcolo del concordato preventivo sono i risultati degli ISA che ai fini della proposta vengono rivisti verso la massima affidabilità fiscale.
Per intenderci, in linea di massima al netto di specifiche rivalutazioni e altre variabili, la proposta fatta dal Fisco tiene conto del reddito associabile alle pagelle ISA più alte.
A ogni modo, è sempre possibile rinunciare alla proposta del Fisco. Nel DL correttivo sul concordato dovrebbe venire meno la previsione in base alla quale chi non accetta la proposta sarà maggiormente attenzionato con i controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate.
Concordato preventivo e ISEE. Quali sono gli effetti dell’accordo con il Fisco
Per quanto riguarda gli effetti dell’accettazione della proposta, in primis c’è da dire che:
- gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta
effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive, - nonche’ dei contributi previdenziali obbligatori.
Resta ferma la possibilita’ per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato. Dunque nessun effetto negativo sulla pensione.
ISEE e concordato preventivo biennale
La riforma fiscale prevede espressamente che:
quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Dunque non ci sarà alcun impatto del concordato preventivo sull’ISEE. Nei fatti rileverà il reddito effettivamente prodotto e non quello oggetto di accordo. Non si può dire a priori se la suddetta previsione sia favorevole o meno al contribuente. Dipende dal caso specifico e dal reddito prodotto in quello specifico anno rispetto a quello concordato.
Riassumendo.
- E’ ufficialmente partita la campagna concordato preventivo biennale;
- anche i forfettari possono accordarsi sul reddito da dichiarare;
- il concordato preventivo non provoca distorsioni ai fini ISEE;
- rileverà il reddito effettivamente prodotto e non quello oggetto di accordo
- vale sempre la regola in base alla quale per i L’ISEE dell’anno N tiene conto dei redditi e dei patrimoni dei due anni precedenti N-2.