Congedo straordinario legge 104: Buongiorno signora Angelina, leggevo alcuni forum su internet e mi chiedevo avendo mia madre la legge 104 art.3 comma 3, volendo chiedere l’aspettativa frazionata dei due anni, se ero obbligato, abitando nello stesso comune, alla richiesta di residenza , con tutti gli aggravi di spesa imu ecc. o basta soltanto il domicilio temporaneo. Sono un dipendente del ministero degli Interni. La ringrazio e la saluto cordialmente
Congedo legge 104: obbligo di residenza
La normativa vigente è molto rigida sul requisito di convivenza e con precisione il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).
Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Questo requisito deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 artt. 46 e 47.
La dimora non può essere sostituita al requisito di convivenza o coabitazione. E’ prevista la dimora temporanea per il familiare con handicap grave presso la persona che lo assiste. La dimora temporanea può essere chiesta una sola volta e ha una validità di 12 mesi.
Per fare richiesta della dimora temporanea, bisogna recarsi al comune di residenza, per la richiesta bisogna avere già 6 mesi di domicilio effettivi.