Condizionatori 2016: attenzione alle regole, multe severe per chi non le rispetta

Condizionatori 2016, in vigore le nuove regole per l’installazione degli impianti, multe salate per chi non le rispetta.
8 anni fa
3 minuti di lettura

Condizionatori, con le nuove regole per l’istallazione degli impianti è vietato il fai da te, possono istallarli solo operatori specializzati. La nuova norma prevede che i condizionatori d’aria, impianti di refrigerazione, climatizzatori, pompe di calore, ma anche le apparecchiature fisse antincendio e le celle frigorifere dei camion, devono essere istallati da personale specializzato, il motivo riguarda in particolare i gas fluorurati.

Tutti questi sistemi e impianti di refrigerazione fanno uso per la loro alimentazione e funzionamento di cariche derivanti da fonti rinnovabili.

Condizionatori 2016: cosa prevede il regolamento

Dopo un primo regolamento del 2012, con la creazione di un Registro dei gas, ed un successivo aggiornamento della legge nel 2014, dallo scorso gennaio 2016 questi sistemi e i loro proprietari sono sottoposti a una nuova regolamentazione, la cui disciplina coinvolge per primi operatori, installatori e manutentori. Sostanzialmente, il nuovo Regolamento introduce per i rivenditori i seguenti obblighi:

  • tenere registri relativi alla vendita dei gas fluorurati, dove annotare i dati relativi ad acquirenti e alla tipologia e quantità di gas venduti (art. 6 prg. 3);
  • vendere gas fluorurati ad aziende in possesso di idonea certificazione o attestazione, in base agli obblighi di formazione e certificazione attualmente in vigore (art. 11 prg. 4);
  • vendere apparecchiature pre-caricate non ermeticamente sigillate a fronte della dimostrazione che l’installazione verrà effettuata da una impresa certificata, (art. 11 prg. 5).
  • Per l’acquisto da parte delle imprese che eseguono attività di la manutenzione, l’installazione o la riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o che il loro funzionamento dipende da taluni gas è necessario che le stesse siano in possesso della certificazione o dell’attestazione di cui al DPR 43/12, a seconda dell’attività svolta e che tale certificazione o attestazione venga richiesta da parte del venditore.

Quanto sopra non vieta alle imprese non certificate che non svolgono le attività descritte nel paragrafo precedente di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.

In pratica, per acquistare o vendere refrigeranti o apparecchiature che li contengono (non ermeticamente sigillate), chi acquista (tecnici del freddo) deve dimostrare la certificazione dell’azienda e chi vende (costruttori, rivenditori e esportatori) è esente dall’obbligo di certificazione.

Va precisato che chi, per tipo di attività svolta non è tenuto a fornire la certificazione, comunque deve dichiarare l’utilizzo degli F-Gas che acquista.

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